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dilettevole. Chi sa una legge di un popolo non sa che un fatto; e la cognizione di un fatto è sempre inutile se non se ne ricerca la ragione, se non si classifica sotto una categoria generale, la quale lo renda paragonabile ad un altro fatto, e cosí possa servire per analogia a stabilire una massima generale, la quale ci possa esser utile per saper ciò che si deve fare. Io lo ripeto: lo studio della giurisprudenza delle altre nazioni deve servire a perfezionare ed a far amare la propria. Ed a far ciò la sola storia non basta: vi bisogna la filosofia delle leggi. Ecco dunque i due principiali doveri di chiunque imprende ad insegnare le leggi positive de’ popoli colti : critica e filosofia. La prima è stata piú coltivata della seconda; ma, ad onta del moltissimo che si è fatto finora, molto ancora rimane a fare. Imperciocché delle leggi de’ popoli antichi non sempre abbiamo monumenti legittimi, cioè le parole deH’istesso legislatore: spesso coloro i quali ce ne han tramandati i decreti, non essendo giureconsulti, alla parola legittima e solenne han sostituita una figura rettorica; spesso non erano né contemporanei né della stessa nazione, onde è avvenuto che, narrando cose non proprie e lontane, o le hanno alterate per adattarle alle proprie idee ed ai propri costumi o sono caduti nel meraviglioso e nello strano. Cosí, per esempio, tutto ciò che gli scrittori greci ci han tramandato sulle leggi e sugli ordini dell’antico impero persiano è pieno d’inverisimiglianze o soggetto a molte difficoltá. Cosí un poco di ragionevole critica dá un nuovo aspetto a tutto ciò che lo storico Diodoro di Sicilia ci ha narrato sulle leggi di Cotrone e di molte altre cittá della Magna Grecia. Chi potrá credere, difatti, che Caronda (sia questo legislatore un uomo reale, sia un carattere poetico) abbia condannato all’infamia chiunque prendesse una seconda moglie; e ciò in una religione la quale non consigliava il celibato, ed in una cittá nella quale egli stesso avea stabilita la piú ampia libertá del divorzio? Chi potrá credere che chiunque avea a proporre qualche cangiamento ad una legge antica dovesse presentarsi all’assemblea del popolo con un capestro al collo, onde, se mai la di lui proposizione non fosse accettata, potesse esser