Pagina:Costituzione dogmatica sulla fede cattolica 18 luglio 1870 (Pio IX).djvu/7

 
 
7


sempre intesa, apertamente si oppongono le prave sentenze di coloro che, pervertendo la forma di regime costituita da Cristo Signore nella sua Chiesa, negano che il solo Pietro sia stato dotato da Cristo di vero e proprio primato di giurisdizione su gli altri apostoli, sia separatamente uno dall’altro, sia tutti insieme collettivamente; o che affermano lo stesso primato non essere stato conferito immediatamente e direttamente allo stesso beato Pietro, ma alla Chiesa, e per questa a lui, come al ministro della stessa Chiesa.

Se alcuno adunque dirà che il beato Pietro apostolo non fu costituito da Cristo Signore principe di tutti gli apostoli e capo visibile di tutta la Chiesa militante; oppure che il medesimo ha ricevuto direttamente ed immediatamente dallo stesso Gesù Cristo Signor Nostro solamente un primato di onore e non di vera e propria giurisdizione, sia anatema.


CAPO II.

Della perpetuità del primato di Pietro
nei Romani Pontefici.

Ciò poi che il principe dei Pastori ed il gran Pastore delle pecorelle, il Signore Cristo Gesù, istituì nel beato apostolo Pietro a perpetua salute e bene perenne della Chiesa, questo stesso, pure per opera sua, è necessario che perennemente duri nella Chiesa, la quale, fondata sopra la pietra, starà ferma fino alla fine dei secoli. Imperocchè a nessuno può cadere in dubbio, anzi in tutti i secoli fu noto sempre che il santo e beatissimo Pietro, Principe e capo degli apostoli, colonna della fede e fondamento della cattolica Chiesa, il quale dal nostro Signore e Salvatore e Reden-