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capitolo iv. 41

contro il lor desiderio, nò di impedirle di rimaritarsi, quando le avete ripudiate, per poter togliere ad esse una porzione di ciò che loro avete dato, a meno che non siano colpevoli di un delitto manifesto. Siate civili nei modi verso di loro. Se fra le vostre mogli ve ne sono che non amiate, può essere che voi non amiate quella di cui Dio lui voluto farvi un ricco tesoro.

24. Se volete ripudiare una moglie cui avete data una dote del valore di un talento1 per prenderne un’altra, lasciate alla prima la dote intiera. Vorreste voi togliergliela con un’ingiustizia, ed un’iniquità evidente?

25. Vorreste voi rapirgliela dopo di aver coabitato con lei, e dopo che essa ha ricevuta la vostra fede?

26. Non isposate le donne che sono state le mogli dei vostri padri; è una turpitudine, 6 un’abominazione, ed un cattivo uso; tuttavia lascerete stare quel che fosse già fatto.

27. Vi è interdetto di sposare le vostre madri, figlie, sorelle, zie di padre, o di madre: nipoti, figlie di vostri fratelli, o sorelle, nutrici, sorelle di latte; le madri delle vostre mogli; le giovani affidate alla vostra tutela, e nate da donne colle quali avrete coabitato. Ma, se non ci avrete coabitato non è peccato a sposarle. Non isposate neppure le figlie dei figli che avete generati, nè due sorelle. Se il fatto è consumato, Dio sarà indulgente, e misericordioso.

28. Vi è proibito di sposare donne maritate, fuori che quelle che saranno in vostre mani come schiave. Questa è la legge di Dio. Vi è permesso però di procurarvi con denaro delle mogli che conserverete nei buoni costumi. Date a quella colla quale avete coabitato la dote promessa; ciò è d’obbligo. Non è alcun male il fare delle convenzioni in più di ciò che la legge prescrive. Dio è sapiente, e savio.

29. Quegli che non sarà abbastanza ricco per maritarsi con donne oneste, e credenti. prenderà delle schiave credenti. Dio conosce la vostra fede. Voi venite tutti gli uni dagli altri, e da Adamo il padre comune. Non isposate le schiave senza il permesso dei loro padroni. Dotatele ragionevolmente. Fate che sieno caste, ch’evitino la deboscia, e che non abbiano amanti.

30. Se dopo il matrimonio esse commettono l’adulterio, che s’infligga loro la metà della pena pronunziata contro le donne libere2. Questa legge è stabilita in favore di chi teme di peccare restando celibe. Ma se voi vi asteneste, ciò sarebbe più meritorio. Dio è indulgente, e misericordioso.

31. Dio vuole spiegarvi chiaramente le sue volontà, e guidarvi nel sentiere di quei che vi han preceduto. Egli gradirà il vostro pentimento, poichè è sapiente, e saggio.

32. Dio vuole gradire il vostro pentimento; ma quei che seguono le loro passioni vogliono trascinarvi in una discesa ripida. Dio vuol rendervi il suo giogo leggiero, giacchè l’uomo è stato creato debole.

33. O credenti! non consumate i vostri beni fra voi in cose vane3. Si faccia il commercio di consenso reciproco; Non vi uccidete fra voi. Dio stesso ò misericordioso verso di voi.

31. Chiunque agirà così per iniquità, e malvagità, noi lo faremo consumare dal fuoco. Certo ciò sarà facile a Dio.

35. Se saprete evitare i grandi peccati che vi sono stati proibiti di commet-


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  1. In arabo Kinlar, mille dinar, o monete d’oro.
  2. Questo passo prova che la pena dell’adulterio non era la morte, altrimenti non potrebbe dire la metà della pena.
  3. I commentatori intendono l’usura, il giuoco, i doni per corrompere i giudici, etc. etc.