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di Stato effettivo, ministro di Stato pel dipartimento delle Finanze.

I quali essendosi riuniti in Roma, ed avendo esibiti i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipolato gli articoli seguenti con la riserva delle ratifiche dei rispettivi Sovrani.

Art. 1. La santa Sede, il granduca di Toscana, l’impero Austriaco ed i duchi di Modena e di Parma, penetrati dall’importanza di agevolare i mezzi di comunicazione fra i loro stati, ed ampliare così le scambievoli relazioni di buona vicinanza, concordano la costruzione di una strada ferrata che assumerà il nome di «Strada ferrata dell’Italia centrale», e che partendo per una parte da Piacenza, si debba dirigere per Parma a Regio, e per l’altra parte staccandosi da Mantova proceda egualmente a Regio, e di colà per Modena e Bologna a Pistoja o a Prato, secondo che sarà riconosciuto più agevole e meno dispendioso il passaggio dell’Appennino, congiungendosi in fine nell’una o l’altra di dette Città alla rete delle strade ferrate toscane.

Art. 2. È annessa alla presente convenzione la carta geografica, sulla quale è in colore azzurro tracciato l’andamento della linea con la quale sviluppasi il concetto espresso nell’articolo precedente, fermo sempre quanto è in esso avvertito circa il punto nel quale la strada traversa l’Appennino per giungersi alle strade toscane, ciò che si riserva, nel miglior interesse della impresa, a studii e verificazioni ulteriori.