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il capitale sul quale s’intende dai Governi garantito quel minimum d’interesse che sarà concordato.

Art. 9. Qualora dopo i primi due anni dal momento della totale apertura della strada risultasse dai conti dell’esercizio della medesima, che gli utili netti non fossero nel loro complesso tali da coprire il minimum dell’interesse stato garantito sul capitale determinato, come nell’art. precedente, in tal caso la Società avrà il diritto di convenire coi Governi contraenti che venga portata ad effetto l’assicurazione di quell’interesse nel limite pattuito. L’effetto di questa convenzione è retroattivo alle due annate precedenti.

Art. 10. Con la garanzia che si assumono, gli stati contraenti non resteranno mai esposti ad altre obbligazioni che a quella di pagare la sola differenza che si verifichi fra la rendita netta realizzata sull’intiero andamento della strada centrale, e l’imporo dell’interesse garantito sul capitale sociale determinato.

Art. 11. La rendita netta per gli effetti espressi nell’art. precedente sarà quella che risulterà dagli annui incassi, detratte le spese del mantenimento della strada e suo esercizio, esclusa ogni qualunque prelevazione di fondo di riserva, ed esclusa altresì ogni spesa dipendente da qualsivoglia restauro straordinario, di cui per qualunque causa si verificasse il bisogno.

Art. 12. All’oggetto che dette spese siano tenute nei giusti limiti nè venga la rendita per detrazione delle medesime oltre la debita misura diminuita, dovrà ogni anno essere sottoposto alla Com-