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cessivi alla dichiarazione che l’una parte facesse all’altra, spirati i quattro anni, di voler far cessare l’effetto della stessa convenzione o di procedere alla rinnovazione della medesima con quei miglioramenti che frattanto l’esperienza avrà suggerito.

Ciascuna delle due parti si riserva il diritto di fare all’altra una simile dichiarazione, ed è per patto espresso stabilito fra le medesime che spirati i sei mesi, dopo la dichiarazione suddetta fatta dall’una parte all’altra, la presente convenzione e tutte le stipulazioni che vi sono contenute cesseranno d’avere effetto.

Art. XXIX.

La presente convenzione dovrà venire ratificata dalle Loro Maestà ed il cambio delle ratificazioni si opererà in Vienna entro il termine di quattro settimane o più presto se sarà possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii l’hanno firmata e vi hanno opposto l’impronto del loro stemma.

Fatto in Vienna il 22 maggio 1840.
Di Sambuy
(L. S.)
Metternich
(L. S.)