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di quest’ultima parte, non sarà permessa che col consenso dell’autore o dei suoi aventi causa, purchè i medesimi si dichiarino pronti a vendere agli associati la continuazione dell’opera senza obbligarli all’acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori.

Art. XV.

Le persone in cui pregiudizio si è commessa contraffazione hanno diritto al risarcimento dei danni sofferti.

Art. XVI.

Oltre le pene pronunciate contro ai contraffattori dalle leggi dei due Stati, si ordinerà il sequestro e la distruzione degli esemplari e degli oggetti contrafratti, e così pure delle forme, stampe, dei rami, delle pietre, e degli altri oggetti adoperati per eseguire la contraffazione; tuttavia la parte lesa potrà chiedere che siffatti oggetti le vengano aggiudicati in tutto od in parte in deduzione dell’indennità che le è dovuta.

Art. XVII.

Lo smercio d’opere o di cose contraffatte è assolutamente proibito nei due Stati sotto le pene comminate nell’articolo precedente, il quale si applicherà eziandio ai casi in cui le contraffazioni fossero state preparate all’estero.

Art. XVIII.

Il diritto degli autori e dei loro aventi causa, passa agli eredi legittimi e testamentarii, secondo le leggi degli Stati rispettivi. Questo diritto non può tuttavia mai devolversi per successione al fisco, ed è riconosciuto e protetto nei due Stati per trent’anni dopo la morte dell’autore.

Art. XIX.

Per le opere postume il termine sopra fissato sarà esteso a quaranta anni dal giorno della pubblicazione delle medesime.

Art. XX.

Questo termine è esteso ad anni cinquanta dal giorno della pubblicazione, per le opere pubblicate da corpi scientifici o da società di letterati.

Art. XXI.

Per le opere di più volumi e per quelle che si pubblicano a dispense, i tre termini sopra fissati, non cominciano a decorrere per tutta l’opera che dalla pubblicazione dell’ultimo volume, o dell’ultima dispensa, a condizione per altro che non passino più di tre anni fra l’una e l’altra pubblicazione.

Risguardo alle collezioni o raccolte di opere o memorie distinte li termini sopra citati non si computeranno che dalla pubblicazione di ciasche-