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DELL'INGEGNERE MILANI 383

Riescirebbe meno difficile la connivenza tra gl’impiegati superiori e i subalterni, e quindi men difficile ogni specie di prevaricazione. Gl’impiegati superiori per falso principio d’ambizione, o altra qualsiasi debolezza, potrebbero escludere dal servigio della società le persone che potessero meglio giovarle. Gl’impiegati superiori potrebbero comporre l’intero personale in modo di rendersi neccessarj, e realmente irremovibili.... In un’intrapresa per azioni, accompagnata quindi in ogni sua vicenda dall’opinione di borsa il timore di questi disordini, artificiosamente inspirato ai direttori, renderebbe impossibile nonché scabrosa la rimozione degli impiegati superiori. Questa effettiva immobilità degli impiegati superiori, e la mancanza d’ogni rapporto fra i direttori e i subalterni, farebbe si che i direttori non avessero modo effettivo d.’influire, e cadessero in una pefetta nullità, e nella impossibilità d.’esercitare i loro doveri. (Nota del dott Cattaneo 14 agosto 1838 già citata a pag....).

Non paghi i direttori d’essersi sottoposti a questa nullità di fatto, vollero imporsi una nullità di diritto; rimnossero con un falso protocollo il dott. C. Cattaneo; e segnarono coll’ingegnere Milani quell’assurdo, illegale e obbrobrioso contratto, che d’un impiegato rimovibile doveva fare un àrbitro e signore della Direzione e degli azionisti. Qnell’aborto di contratto (pag. XXXVIII) non parla mai se non diritti del sig. Milani, della sua illegale balìa sui subalterni (§ 3); del suo alloggio (§ 4); del lume e della legna (§ 5); delle illimitate spese d’officio (§ 6); dello stipendio (§ 7); della diara (§ 8); delle spese di viaggio nel regno (§ 9); dell’assegno maggiore pei viaggi fuori del regno (§ 10,11); del premio pel progetto (S 12); del premio per l’opera (§ 13); dell’inamovibilità (§ 14). E dove sono i corrispettivi doveri del sig. ingegnere in capo? — Essi sono adombrati in due soli §§ (1 e 2); nell’uno dei quali s’incarica d’estendere il progetto e d’avere la suprema direzione dell’esecuzione; nel secondo si obbliga a consegnarlo entro il dicembre 1838. Ora quel contratto si firmava il 14 e il 30 settembre, quando il progetto era già esteso e consegnato ai direttori fin dall’8 del precedente agosto. Gli si metteva per condizione una cosa già fatta che si supponeva non fatta.