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I dati aperti (open data) 123


Dati chiusi perché oggetto di un diritto di privativa

La comunicazione a terzi di dati può non essere incompatibile con la tutela data dal segreto. Terzi possono ricevere i dati sotto condizione di segretezza, ed essere costretti a detenerli e usarli adottando tutele simili a quelle adottate dal titolare. Questa è però una condizione in pratica ottenibile solo a patto che l’ambito di diffusione sia alquanto limitato.

Almeno in Europa, tuttavia, è stata realizzata una forma di tutela diversa. Chi dimostri di aver effettuato rilevanti investimenti nella raccolta, ordinamento, verifica dei dati ha il diritto di vietare a terzi la copia, l’estrazione di parti sostanziali (anche tramite più estrazioni parziali) e la diffusione di tali dati, anche quando questi venissero in suo possesso. E ciò per quindici anni dalla data in cui la banca dati è stata costituita (prolungabili in caso di dimostrabili ulteriori rilevanti investimenti).

Questo è il diritto fondamentale sul quale le licenze, di cui diremo in seguito, si concentrano. Questo diritto è infatti simile al copyright (in realtà, poiché ha una natura almeno parzialmente differente, si parla di diritto sui generis).

Dati chiusi perché illeggibili

Il dato può essere reso solo teoricamente accessibile, ma di fatto inutilizzabile, perché chi lo riceve non può utilizzarlo in maniera efficiente.

I dati possono essere resi disponibili su un supporto non informatico, come ad esempio un foglio di carta, o una copia fotografica digitale. Tali dati richiederebbero in tal caso un’attività intensa di acqui-