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capo ii. 29

vano deputati, ovvero un solo tra due. La facoltà di farsi rappresentare ne’ comizi non la ebbero se non che più anni dopo.

Capo a tutto l’Ordine, il priore generale siedente in Roma; della provincia, il priore provinciale; di ogni convento, il priore conventuale, detto semplicemente priore o guardiano. I conventi distinti in collegiati, cioè che avevano un dato numero di frati col diritto di suffragio e corpo di magistrati e scuola: i non collegiati erano frazioni degli antecedenti.

I Serviti, come i Domenicani ed altri, seguivano la regola attribuita dopo l’XI secolo a Sant’Agostino, e comprende sette capi: del custodire l’unione e la pace; dell’orazione e del digiuno; del conservare l’onestà nel vestire, andare, conversare, nei costumi e nel correggere altrui; della custodia dei vestimenti e della pietà da conservarsi cogli infermi; dell’amore fraterno; della obbedienza e riverenza a’ prelati; e dell’osservare i precetti della regola. E sono discorsetti morali sugli argomenti indicati, per norma di chi vuole dedicarsi a ritirata vita. Ma queste leggi, o piuttosto massime generiche, ottime per una società di poche persone, sarebbono insufficienti ad una più numerosa e sparsa in varii paesi. Convenne dunque statuirne altre più precise per servire di codice comune, ed altre ancora più speciali al governo di ciascuna provincia. Le prime sono le costituzioni, in 43 articoli, cui nessuno può abrogare mutare tranne il comizio generale; le seconde sono gli statuti particolari, cui il generale d’accordo col provinciale può riformare o abolire: tranne quelli