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206 capo x.

strava scrupolosa; onde nascevano poi litigi colla potestà ecclesiastica.

Quasi le stesse norme erano applicate agli Ordini regolari. Nissuno poteva essere superiore o amministrare i beni se non era suddito veneto: le loro scuole e le congregazioni erano soggette alla inspezione de’ magistrati pubblici.

A contenere ne’ legittimi termini un corpo ambizioso, operoso ed avido, il governo usò sempre vigilanza e severità, e ne fece un affare di alta polizia affidandone il supremo incarico al Consiglio dei Dieci. L’inquisizione nei dominii della Repubblica era ristretta ai puri e patenti casi di eresia ostinata, nè poteva, inquirire o giudicare senza l’assistenza di magistrati laici, che di solito rendevano vane le sue sentenze. Contro le bolle papali Venezia non aveva nè il placet regio nè altri privilegi; ma quando una bolla non piaceva al governo, ne sospendeva l’esecuzione, e veniva a trattative colla corte di Roma; la quale dopo qualche resistenza si componeva, ben sapendo che non avrebbe trovato esecutori; perocchè eseguire la bolla, e abitare le carceri o andare in bando era lo stesso. Se poi il pontefice si ostinava, continuava la sospensione finchè venisse un altro pontefice di più buona volontà. Dalle scomuniche degli Ordinari ciascuno poteva appellare al magistrato civile, il quale o giuste o ingiuste che fossero le sospendeva, in quanto agli effetti civili, immediatamente. Neppure le scomuniche del papa potevano essere eseguite senza il consenso del governo, che non lo dava mai; e se un cherico, fosse anco il vescovo, ardiva emanciparsene, il Con-