Pagina:Bianchi-Giovini - Biografia di Frà Paolo Sarpi, vol.1, Zurigo, 1846.djvu/197


capo x. 189


Amministravano la giustizia tre Tribunali precipui, ed altri moltissimi secondari, di cui ciascuno aveva precise incumbenze; i tre erano, la Quaranzia criminale, pel criminale ed anco pel civile in appello, e le due Quaranzie civili, vecchia e nuova.

I tre avogadori di Comune, eletti dal Senato, confermati dal Gran Consiglio per 16 mesi, avevano quel nome perchè loro incarico era di far osservare le leggi, e conservarne l’ordine e le formalità per tutto quello che riguardava il pubblico interesse: imperciò erano investiti dell’autorità tribunizia, potendo essi opporsi alle deliberazioni e decreti che avvisavano contrari alle leggi o al bene pubblico, sospenderli o portarli da un consesso all’altro, e per tanto la loro presenza era necessaria in tutti i corpi supremi dello Stato; in Gran Consiglio e in Senato avevano voce deliberativa e facoltà tribunizia, in Consiglio de’ Dieci e nelle Quaranzie la sola facoltà tribunizia.

Il Consiglio dei Dieci, tanto famoso nella storia veneta, fu instituito nel 1310 in occasione della congiura di Bajamonte Tiepolo. Le sue attribuzioni da prima furono solamente di alto criminale, poi colla attività seppe talmente allargarla che giunse a rivaleggiare, anzi a superare il Senato; massime quando si fece dare la Giunta di cui parlerò: di forma che condannò un doge a morte, un altro ne depose, fece trattati di pace, cessioni di territorio, leggi civili, amministrative, giudiziarie, di polizia, insomma tutte le parti di governo, e divenne la magistratura più ambita e più temuta.

Aveva quel nome perchè composto di dieci membri; a cui bisognava aggiugnere il doge che n’era