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1. Carlomagno re [774-814]. — Carlomagno sí che fu vero legislatore, vero e grande rinnovatore ed ordinator di popoli e d’imperio, vero e buono intenditore delle condizioni di suo tempo, dei desidèri, delle necessitá de’ suoi popoli. E cosí è, che gli ordinamenti di lui durarono gli uni alcuni, altri poi molti secoli, fino al nostro. Durar sempre non è dato a niuna istituzione umana, è distintivo di quelle divine, anzi di quella sola dalla ragione di Dio destinata a raccoglier nel grembo suo tutte le schiatte e tutti i secoli umani; quella che alcuni effimeri scrittori o politici vanno di dieci in dieci anni predicendo finita, ma che ha giá raccolti diciotto secoli e mezzo, e raccoglierá, Dio guarante, gli avvenire. Degli ordinamenti umani, all’incontro, i migliori sono fatti insufficienti dai tempi progrediti: e quindi la storia debbe sapere insieme ed ammirarli finché furono propizi a’ tempi loro, e notar ciò che li fece caduchi, e segnare i tempi quando diventarono inetti. Ciò tenteremo far qui accennando l’operato di Carlomagno, e piú tardi via via. — I Carolingi s’erano innalzati, il dicemmo, come capi del palazzo, maggiordomi, pfalz-graf di que’ re franchi oziosi che avean divise le conquiste di Clodoveo in vari regni, e lasciato dividere ogni regno da parecchi grandi duchi. Quindi, la prima opera di Carlomagno fu sempre tôr di mezzo i duchi che rimanevano potenti, dividere i loro territori in parecchi gau o pagi o comitati sotto altrettanti conti dipendenti direttamente dal re, ma giudice sommo ciascuno nel proprio comitato, e capitano dell’eribanno o raccolta degli arimanni viventi