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128 libro quarto


si pretendono origine esse di quella societá o setta segreta de’ franchi-muratori, modello poi o madre stolta e brutta di piú brutte e piú stolte figliuole. Del resto, que’ maestri scolpivano probabilmente e dipingevano quel pochissimo che era da scolpire e dipingere ne’ poveri edifizi edificati da essi. Onde anche quell’altro nome di «stile greco», dato alle pitture e sculture tozze e goffe di que’ tempi, sarebbe forse da mutarsi tutt’insieme in quello di «stile italiano imbarbarito»; piú brevemente, «stile comacino».

21. Legislazioni. — Questa etá è poi molto piú notevole per un genere di libri o compilazioni, le quali sono sí elle pure parte della coltura, ma piú che coltura poi all’effetto, dico i codici di leggi. Strano fatto, che le leggi le quali servirono a tutta Europa nelle etá piú civili e piú colte fino a’ nostri dí, e che anche oggi servono in gran parte all’Inghilterra, cioè alla nazione piú avanzata in civiltá e coltura, e che diedero origine a’ codici nuovi nelle altre, sieno state compilate tutte lungo l’etá dei barbari, in Oriente od Occidente. Ma il vero è che non sono di tale etá se non le compilazioni; e che le leggi stesse, e i responsi de’ giureconsulti che le accompagnano, sono frutti di lunghe etá precedenti, sono risultato complessivo ed ultimo delle due grandi civiltá europee fino allora disgiunte, e allora riunite, la romana e la germanica, la imperiale e quella delle genti. E quindi appunto fu naturale, che allora, nel riaccostarsi le due civiltá, volesse ciascuna serbare i propri risultati; naturale che li compilassero; e naturale poi, che tali compilazioni ritardassero le fusioni fino alla etá nostra piú unificante. — Le leggi, la giurisprudenza romana, furono raccolte, primamente (e prima dell’etá de’ barbari, ma invadenti giá essi), da Teodosio II in un Codice che porta il nome di lui [438]; poi da Giustiniano in un nuovo e piú ampio Codice [529], in una compilazione di leggi e decisioni antiche detta Digesto o Pandette [533]; in un’aggiunta al Codice detta Novelle [534], e in un ristretto detto Istituzioni. E tutta questa legislazione giustinianea fu, senza che non ne resti dubbio oramai, recata in Italia; ovvero giá da Belisario e dalla prima conquista (essendo presumibile