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delle pievi di bono e di condino nel trentino 35

delle norme che hanno per il governo comunale grandissima importanza.

Ma per la prima metà del secolo XIV i nostri documenti ci presentano già tre corpi di Statuti comunali, che sono quindi fra i più antichi del Trentino; cioè quelli di Daone del 1307 (doc. XLI), i vecchi Statuti di Condino e di Brione del 1324 (doc. LVII) e quelli nuovi dello stesso paese, che furono compilati tra il 1340 e il 1343 (doc, LXXII). Sono questi gli unici che si sieno rinvenuti delle due Pievi in quell’epoca, ma crediamo che allora altre Comunità non ne abbiano avuti. E ci raffermano in questa opinione due fatti; il primo è quello di trovare nelle nostre carte stesse dei documenti che mostrano che non esisteva ancora per alcuni Comuni una legge scritta, come sono la sentenza arbitrale del 1340 per Castello (doc. LXVII). la carta di elezione dei consoli e di divisione del monte Alp del 1347 per Storo (doc. LXXVII), e sopratutto poi la Carta di Regola1 di Roncone e Lardaro del 1345 (doc. LXXVI, nelle quali si decidono degli affari o si stabiliscono delle norme che avrebbero dovuto essere già contenute negli Statuti, se vi fossero stati, e dello quali specialmente l’ultima potrebbe dirsi un vero e proprio Statuto rurale, se non si restringesse, come era d’altra parte nella natura stessa dell’atto, alla determinazione degli ordinamenti che si riferivano alle terre. Il secondo fatto è quello che negli Statuti degli altri villaggi, posteriori al 1350, di cui taluno appartiene però ancora al secolo XIV, non si accenna a leggi scritte che li avessero preceduti.

Gli Statuti comunali erano una emanazione diretta o indiretta della intera vicinia; l’autorità sovrana non interveniva

  1. Nel Trentino, specialmente fuori delle Giudicarie ed anche in epoche molto posteriori a questa, si chiamarono Carte di Regola gli Statuti dei Comuni, giacchè per lo stretto vincolo che legava le associazioni di uomini con le terre, la maggior parte delle determinazioni contenute negli Statuti si riferiva alle proprietà del Comune. Questo fatto è evidente anche nei nostri Statuti, e se noi qui facemmo una distinzione tra questi e la Carta di Regola suddetta, è perchè in questa non si contengono che convenzioni relative alle terre, mentre quelli hanno campo più svariato e entrano anche nelle altre parti della amministrazione comunale.