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22 le più antiche carte

abbiano esercitato una certa influenza nella mente del giudice. Un chiaro esempio di divisione di boschi e di pascoli presentano le nostre carte nel 1347 a Storo (doc. LXXVIl); quando nell’assemblea generale dei vicini si eleggono otto uomini per dividere inter homines et personas della villa di Storo comuniter et pro rata il Monte Alp e porre i termini fra le dette parti, con questo che, fatte le divisioni e assegnata ad ogni persona la sua porzione, essa possa tenerla per venticinque anni se si tratterà di terreno non boschivo e per quaranta se si tratterà di terreno boschivo, e debba poi di nuovo rilasciarla alla Comunità. Nello stesso tempo si proibisce di vendere la propria parte o il fieno che se ne ricavasse ai forestieri. Nei secondi Statuti di Condino (doc. LXXII) abbiamo vari accenni alla partizione dei territori comunali. Vi si stabilisce che si divida comune circa prata de montibus, con la condizione che i pascoli sieno comuni per un dato periodo di ogni anno; che nessuno possa vendere de’ suoi beni privati o di quelli che gli toccassero nella divisione de’ beni comunali a chi non pagasse le collette vescovili; che l’acquisitore debba assumersi gli obblighi che gravassero sulla parte da lui nuovamente avuta, sotto pena al contravventore di una multa da pagarsi agli ufficiali del Vescovo e della perdita della terra a favore della Comunità. Questo principio di non lasciare approfittare dei vantaggi che il Comune offriva a chi non sottostasse agli obblighi e ai pesi relativi era tanto e così profondamente radicato in quelle istituzioni, che la Comunità era tenuta a comperare dai vicini le terre che questi volessero vendere e delle quali non trovassero il compratore; così come uno speciale articolo proibiva che fossero chiamati a godere delle divisioni dei beni comunali quelli che non avessero pagato i consueti salari al vescovo e le dovute fazioni al Comune. Simili prescrizioni hanno gli Statuti di Daone del 1307 (doc. XLI), i quali ordinarono anzi che il Comune, qualora non volesse comperare i terreni che gli venissero offerti in vendita dai vicini, dovesse pagare a questi una somma corrispondente alla multa che essi avessero sborsato per aver contravvenuto alle leggi. Il Comune quindi si chiudeva agli estranei, giacché l’aumentare dei cittadini riusciva a danno dei vecchi abitanti. Noi non abbiamo nelle nostre carte la prova che i forestieri che avessero voluto entrare a far parte dei Comuni, dovessero, come accadeva in altri luoghi, pagare una