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422 delle antiche relazioni

nire coi loro arnesi, panni da vestirsi e vettovaglie, ma non portare queste cose altrove nè venderle.

Che le chiese ed i privati cittadini di Ravenna avrebbero potuto far portare a Ravenna tutti i prodotti delle loro possessioni situate nel territorio o fuori, e così farli trasportare per le acque del Po fino al luogo del territorio dove essi abitavano purchè non fossero portati oltre il territorio ne fossero venduti, ma servissero al loro consumo.

Così i cardinali ovvero canonici di Ravenna avrebbero potuto portare in Argenta dieci misure di vino per beverlo, ma non per venderlo.

Che i banditi da Venezia e da Ravenna sarebbero richiamati senza riscatto e tutti i prigionieri di guerra incontamente rilasciati.

Che il doge ed il Comune di Venezia avrebbero posto un Vicedomino in Ravenna che vi avrebbe dimorato di continuo, e che a sua richiesta il podestà ed il Comune di Ravenna avrebbe fatto valere i presenti patti e ne avrebbe punita la violazione.

Che sarebbero nominati due arbitri l’uno dai Veneziani l’altro dai Ravennati per conoscere e giudicare dei danni che si dicevano cagionati da quelli di Ravenna ai Veneziani. E stabilito minutamente il tempo ed il modo del giudizio e del risarcimento delle offese, si dichiara che si allude alle rappresaglie avvenute sino alla guerra a cui il presente trattato dovea por fine.

Che il podestà di Ravenna avrebbe fatto giurare pubblicamente e porre negli statuti questa concordia perchè tutti i futuri podestà nell’assumere l’uficio ne giurassero la osservanza.

Ed ambe le parti si obbligarono a mantenerla fedelmente sotto pena di duemila marchi d’argento1.


  1. Doc. IV. In calce a questo trattato si trovano due deposizioni di testimoni i quali furono interrogati nel palazzo comunale di Chioggia l’anno 1291 sul tanto contrastato negozio del Castello.