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284 rassegna bibliografica

Giudice varie lettere regie, delle quali credo utile far ricordo. Una lettera, del 22 settembre 1268, dal Campidoglio, ordina a Oddone di Luco, sotto pena della persona e della perdila dei suoi possessi, di consegnare, senza indugio nè scusa, nelle mani degli ufficiali del re i ribelli Manfredi Maletta e Giovanni da Procida, ai quali dicevasi avere egli dato ricetto nelle terre da lui possedute nel distretto di Roma (II, 65): la quale lettera non ebbe poi verun effetto, essendo quei due riusciti a porsi in salvo dalle vendette dell’Angioino. Ma così non accadde al ribelle Gervasio di Matina; il quale essendo stato preso e menato nella carcere del castello di Brindisi, venne ordine del re (16 novembre) che fosse sottoposto ai tormenti, per trargli di bocca la verità sul tradimento suo e del suo figliuolo, poi trascinato vergognosamente per la città, e appiccato (II, 86). Così Carlo d’Angiò, prima che i giudici inquisissero e sentenziassero, condannava; e incitava ogni dì più con ordini nuovi lo zelo dei tanti ufficiali da lui posti nelle varie province del Regno alla ricerca e alla punizione dei ribelli. Di tal fatta è la lettera sua del 21 ottobre 12(38, che ordina ai giustizieri di far prendere tutti i figliuoli e le figliuole dei ribelli, così baroni, come cavalieri e borghesi (baronum, militum, burgensium), e di tenerli in istretta custodia (II, 75); e l’altra del 25 d’ottobre, colla quale s’impone ai giustizieri medesimi di non lasciarsi sfuggire u mandare liberi proditores et inturbatores aut quoscumque alios captivos, senza speciale licenza del re, sotto pena d’incorrere essi medesimi nelle pene comminate ai ribelli e traditori (II, 78). Infine, morto Corradino, morti e dispersi i principali autori di quella sciagurata ribellione, re Carlo, per mostra di pietà, emanò decreto di sicurtà e di perdono «a favore di tutti gli abitanti delle terre che, ribelli al tempo di Corradino, erano poi ritornate umilmente all’obbedienza»; concedendo in pari tempo agli uomini delle dette terre che se n’erano allontanati per paura, facoltà di ritornarvi liberamente e sicuramente, dentro certo termine, purchè non fossero stati de principalibus factionis (II, 91*; 4 dicembre 1208). Ma pochi giorni dopo questo decreto, accortamente benefico verso la plebe . si pubblicò uno statuto severissimo contro i ribelli; per il quale venne stabilito che i