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6 dei giudizi civili in roma

V. Non è di questo mio istituto il far delle glosse alle leggi longobarde1 mi limito ad osservare che, in quanto all'estrinseco si attiene, cioè alla forma de' giudizi molto saggia e sbrigativa, senza dubbio questa si era. I Governatori insigniti del titolo di duchi, conti, o marchesi erano quelli che giudicavano col parere de' giureconsulti in prima istanza: i giudici straordinari mandati dal principe scorrevano quindi le provincie per osservare se la giustizia era stata esattemente amministrata, cioè per rivedere le cause in grado di appellazione, se della prima sentenza taluno si credeva gravato. I principi stessi sedevano talvolta in tribunale a rendere ragione ai loro popoli. In due o tre atti chiamati Placili o Malli, e spesso in un solo agitavasi la causa e si profferiva la sentenza. Il notaio compilava in un atto il processo, ed in esso narrava il fatto della questione, faceva menzione dei documenti, non meno che delle eccezioni e repliche dei collitiganti, ed in fine vi replicava la sentenza. Se il reo non compariva, la causa nulla di meno ed esaminava su i documenti prodotti dall'attore, e se i medesimi si rinvenivano sufficienti, si metteva esso allora in possesso della cosa richiesta, riserbando al reo il diritto di far valere altra volta le sue ragioni2.

VI. Nè quivi voglio tralasciare di riferire una legge dell'Imperatore Ludovico II, il quale togliendo ogni arbitrio ai giudici, ingiungeva ad essi di non scostarsi dalle leggi scritte, nel rendere giustizia. Trovavansi, scrive il Muratori, allora alcuni giudici, che giudicavano a capriccio, o sia jure cervellotico, come pareva alle loro gran menti (come talvolta accade anche a' giorni nostri) e però Lodovico II Augusto in una legge fece questa ordinazione: de juditio autem Judicis tam frequenter rammemoramus, quia omnino consuetudinem judicando injuste auferre volumus sed tantum secundum scripturam judicent, et nullatenus secundum arbitrium suum. Sed discant pleniter

  1. Gli imperadori Franche e Germani accrebbero nuove leggi a quelle emanate dai Longobardi; ma il codice non variò punto l'antica sua denominazione.
  2. Murat. A. M. A. Dissert. VI, IX, X, XII, XXII, XXXI.