Legge regionale Lazio 22-12-1999, n. 39 - Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre
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G.U. di pubblicazione: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36
del 30 dicembre 1999 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7Entrata in vigore: 22 dicembre 1999
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modificazioni all’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/1996 è aggiunto il
seguente:
3 bis. La realizzazione delle serre per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico, è subordinata a comunicazione al sindaco, corredata della documentazione di cui all’articolo 5, comma 2.
ARTICOLO 2
(Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 34/1996)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) la superficie coperta non deve superare il settanta per cento dell’area disponibile, ove questa sia inferiore a 30.000 metri quadri; non deve superare il cinquanta per cento dell’area disponibile per le superfici eccedenti i 30.000 metri quadri;";
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) le distanze minime non possono essere inferiori a:
- 1) metri cinque dai fabbricati adibiti a civile abitazione;
- 2) metri tre dai confini di proprietà;
- 3) quelle previste dal vigente codice della strada.
Non è prevista alcuna distanza minima fra le serre e gli annessi agricoli;
c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) le pareti verticali non possono superare l’altezza di metri quattro all’intersezione della linea di gronda;
d) alla lettera f) le parole e di 3,20 metri alle gronde;
sono soppresse.
ARTICOLO 3
(Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 34/1996)
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 34/1996 è sostituito dal
seguente:
3. Il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione di uso agricolo di manufatti e pertanto gli stessi non
possono essere destinati a diversa utilizzazione. A garanzia di ciò, prima del rilascio della concessione edilizia, l’interessato
assume, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’impegno a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1999
BADALONI
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 dicembre
1999.