L.cost. 27 dicembre 1963, n. 3 - Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise
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Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise
1963
- Art. l.
- L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:
- «Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Marche; Valle d'Aosta; Lazio; Lombardia; Abruzzi; Trentino-Alto Adige; Molise; Veneto; Campania; Friuli Venezia Giulia; Puglia; Liguria; Basilicata; Emilia Romagna; Calabria; Toscana; Sicilia; Umbria; Sardegna
- ».
- Art. 2.
- L’art. 57 della Costituzione della Repubblica italiana, è così modificato:
- «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
- Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
- Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
- La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».(*)
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(*) articolo successivamente modificato dall’articolo. 2 della L.cost. 23 gennaio 2001, n. 1.