L. 20 ottobre 1990, n. 302 - Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Parlamento italiano

2006 diritto diritto L. 20 ottobre 1990, n. 302 - Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata Intestazione 29 giugno 2012 25% Da definire

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.
2006
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Legge 13 agosto 1980, n. 466, in materia di Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata


Legge 20 ottobre 1990, n. 302 (in Gazz. Uff., 25 ottobre, n. 250) Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Casi di elargizione.

1. A chiunque subisca un'invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, e’ corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita’ riscontrata, con riferimento alla capacita’ lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e’ altresi’ corrisposta a chiunque subisca un'invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita’ delle associazionidi cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che:

  • a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
  • b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita’ del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia’ dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione e’ corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita’ criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e’ inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita’, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita’ permanente che comporti la cessazione dell'attivita’ lavorativa o del rapporto di impiego e’ equiparata all'invalidita’ permanente pari a quattro quinti della capacita’ lavorativa.

Art. 2.
Aumento della speciale elargizione.

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e integrazioni, e’ elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

Art. 3. Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio.

1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidita’ permanente pari almeno a due terzi della capacita’ lavorativa, nei casi previsti dall'art. 1, puo’ optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entita’ della invalidita’ permanente, in riferimento alla capacita’ lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

Art. 4. Elargizione ai superstiti.

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 e’ corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di piu’ soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. 2. L'elargizione di cui al comma 1 e’ corrisposta altresi’ a soggetti non parenti ne’ affini, ne’ legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Art. 5. Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio.

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:
c) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre; d) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
e) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

Art. 6. Termini e modalita’ per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici.

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso. 2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere. 3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

Art. 7. Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie.

1. I competenti organi amministrativi decidono su conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorche’ non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.
2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalita’ tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.
3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche’ non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti della presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.
4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si da’ comunque luogo a ripetizione di quanto gia’ erogato.
5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche’ non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilita’ della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.
6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, e’ definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, e’ irrilevante ai fini dei benefici gia’ corrisposti.

Art. 8. Rivalutazione dei benefici.

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. 2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

Art. 9. Applicazione dei benefici di guerra.

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.
2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo e’ certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 10.
Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno.

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'eta’ del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
2. Tuttavia, se il beneficiario ha gia’ ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entita’ dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione e’ operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'eta’ del beneficiario e la cifra 75.
3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato e’ surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

Art. 11.
Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi.

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, e’ irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonche’ l'uso legittimo delle armi.

Art. 12
Eventi pregressi.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'art. 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1º gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'art. 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo. 3. Gli importi gia’ corrisposti a titolo di speciale elargizione, prevista dalla citata legge 13 agosto 1980, n. 466, non sono soggetti a riliquidazione in base a quanto previsto dall'art. 2.

Art. 13. Concorso di benefici.

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili e’ richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non e’ piu’ effettuabile qualora agli interessati siano gia’ state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.
5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 e’ riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione gia’ concessa e quella prevista dalla presente legge.

Art. 14. Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacita’ lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'art. 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Art. 15.
Esenzione dai ticket sanitari.

1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria conseguente agli eventi di cui alla presente legge. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita’ stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalita’ di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

Art. 16.
Modalita’ di attuazione.

1. Le modalita’ di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17.
Abrogazione.

1. L'art. 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, e’ abrogato.

Art. 18. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:
a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitu’ militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;
b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonche’, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.
2. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.