L. 14 febbraio 1992, n. 156 Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio

Parlamento italiano

1992 diritto diritto Legge 14 febbraio 1992, n. 156 Intestazione 24 marzo 2011 25% diritto

Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio
1992
G.U. di pubblicazione: 25 febbraio 2002 n.46
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Legge 14 febbraio 1992, n. 156, in materia di Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio


Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:


Art. 1
Le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio hanno lo scopo:
di favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Guglielmo Marconi

-di promuovere lo sviluppo degli studi scientifici e di sperimentazione nel settore delle telecomunicazioni, nonché sulle trasformazioni delle comunicazioni e delle informazioni, anche favorendo la progettazione e la realizzazione di prototipi
-di finanziare e sostenere, direttamente od in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazini, fondazioni e singoli privati, attività formative, editoriali, espositive, congressuali, culturali, scientifiche e di spettacolo al fine d i dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia ed all'estero
-di promuovere e realizzare impianti tecnici e strumentali per la diffusione del pensiero e delle immagini, reti di comunicazione e informazione, anche via satellite, infrastrutture di comunicazione ed impianti di utilità sociale

Art. 2
Il Comitato nazionale per le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Maggio 1991, ha i seguenti compiti:

-elegge i sei membri della giunta esecutiva
-propone orientamenti e indirizzi
-approva il programma generale delle celebrazioni ed i relativi piani di settore, sentiti la giunta della regione Emilia-Romagna ed il consiglio direttivo della fondazione Guglielmo Marconi

assumere iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.

-Per la realizzazione degli obiettivi del programma e dei piani il Comitato nazionale si avvale della fondazione Guglielmo Marconi e delle competenti amministrazioni statali e locali, che operano in piena autonomia finanziaria e di organizzazione e di gestione, nonché di enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, singoli privati.
-La realizzazione del programma e la esecuzione dei lavori tengono conto delle disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale contentute nella legge della regione Emilia-Romagna 5 Settembre 1988, n°36, e, in particolare, delle norme che regolano i progetti territoriali operativi. La localizzazione dei progetti da realizzare è concordata con la giunta della regione Emilia-Romagna.

Art 6
omissis

Art. 4
La giunta esecutiva, composta oltre che dal segretario generale del Comitato nazionale, che la presiede, da sei membri eletti dal Comitato stesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:

-formula il programma generale delle celebrazioni, sentiti la giunta della regione Emilia-Romagna ed il consiglio direttivo della fondazione Guglielmo Marconi, ed i piani di settore, sulla base dei programmi e progetti delle amministrazioni statali e d egli enti pubblici territoriali competenti
-espleta attività di coordinamento tra le iniziative
-esercita attività di controllo sull'attuazione del programma generale e sui singoli progetti
-dà pareri su ogni questione inerente ai progetti ed ai programmi.

Art. 5
Gli scopi di cui all'art.2, comma 1, lettera a), b) e c), sono realizzati dalla fondazione Guglielmo Marconi, ente morale avente personalità giuridica riconosciuta, con sede in Pontecchio Marconi (Bologna), direttamente o per il tramite di orga nismi pubblici e privati. Gli scopi indicati alla lettera d) dell comma 1 del medesimo art.2 sono realizzati dalle amministrazioni statali, dagli enti territoriali competenti, nonchè dagli altri enti pubblici e privati interessati.
Per le realizzazioni si cui al comma 1 sono posti a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasferiti alla fondazione Guglielmo Marconi contributi per lire 2.000 milioni per ciscuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
I fondi di qualsiasi provenienza finalizzati agli scopi di cui al comma 1 affluiscono in apposita contabilità separata del bilancio della fondazione Guglielmo Marconi.
La fondazione Guglielmo Marconi amministra i fondi di cui al comma 3 nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie.
Per la realizzazione degli scopi d cui al comma 1 la fondazione Guglielmo Marconi può assumere personale a tempo determinato nel limite di un onere di 100 milioni annui. Provvede, inoltre, a quanto possa occorrere per il funzionamento del Comit ato nazionale, della giunta esecutiva e della segreteria generale.
Al termine delle celebrazioni, i beni ed i materiali acquistati con i fondi che transitano per la contabilità separata resteranno in dotazioni alla fondazione Guglielmo Marconi.
Gli schemi dei contratti sono soggetti al parere della giunta esecutiva di cui all'art.4.
Il controllo sulla contabilità separata è affidato al collegio dei revisori della fondazione Guglielmo Marconi.

Art 6
omissis

Art. 7
Al termine delle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenterà al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

Art. 8
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994 , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato italiano.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1992

Francesco Cossiga

Giulio Andreotti,
Presidente del Consiglio dei Ministri