L. 13 agosto 1980, n. 466 - Vittime del dovere e di stragi terroristiche

Parlamento italiano

2006 diritto diritto L. 13 agosto 2006 - Vittime del dovere e di stragi terroristiche Intestazione 28 giugno 2012 25% Da definire

LEGGE 13 agosto 1980, n. 466

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche
2006
G.U. di pubblicazione: -
Documenti collegati:

Legge 13 agosto 1980, n. 466, in materia di Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e

di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Legge 20 febbraio 2006, n. 91

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.


Vigente al: 30-9-2011


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e' aggiunto il seguente comma:

"Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di soccorso".


Art. 2.


La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, e' elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.

A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.


La speciale elargizione e' dovuta altresi', nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.


Art. 3.


Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni. ((4))


AGGIORNAMENTO (4)

� Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 sono elevate ad euro 200.000.


Art. 4.


L'elargizione di lire 100 milioni e' altresi' concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidita', secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonche' qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.


Art. 5.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 OTTOBRE 1990, N. 302))


Art. 6.


((La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:

  • 1) coniuge superstite e figli se a carico;
  • 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non

abbia diritto a pensione;

  • 2) genitori;
  • 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice

civile)).

Art. 7.


La speciale elargizione di cui alla presente legge e' esente da

IRPEF.


Art. 8.


Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attivita' di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, e' corrisposto fino a lire un milione.


Art. 9.


Le modalita' di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.


Art. 10.


((I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1969.


Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, e' esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate nell'articolo 6 della presente legge)).


Art. 11.


La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, e' elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed e' esente da IRPEF.


Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.


Art. 12.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68))


Art. 13.


All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980


PERTINI


COSSIGA - ROGNONI -

PANDOLFI - LAGORIO -

MORLINO - REVIGLIO -

MARCORA - LA MALFA


Visto, il Guardasigilli: MORLINO