I - Avvertenze generali

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Istruzione sui segnali - Ottobre 1886 II

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1.Avvertenze generali




Articolo 1.°


Obbligo di avere e conoscere il Regolamento. Ogni impiegato addetto al servizio attivo della ferrovia deve sottoscrivere la ricevuta di un esemplare del presente Regolamento e la dichiarazione di aver preso piena ed intera conoscenza di tutte le disposizioni in esso contenute. [p. 4 modifica]

Art. 2.°

Obbedienza passiva ai segnali. È stretto dovere di tutti gli agenti della ferrovia, qualunque sia il loro grado, di prestare continua attenzione ai segnali, passiva ed immediata obbedienza a quelli di fermata e di rallentamento. — La disobbedienza ai segnali di arresto e di rallentamento non potrà mai per qualsiasi ragione ritenersi giustificata e sarà rigorosamente punita.

Sarà del pari punita severamente ogni non giustificata trasgressione a qualunque altra disposizione del presente Regolamento.

È rigorosamente proibito di variare in qualsiasi modo i prescritti segnali, e di sostituirvi od [p. 5 modifica]aggiungervi grida, schiamazzi od altri suoni diversi, salvo il caso di imminente grave pericolo in cui mancassero gli attrezzi per eseguire i segnali regolamentari.


Art. 3.°


Accensione dei fanali. Tutti i fanali che servono per la segnalazione notturna sui Convogli, nelle Stazioni e sulla via debbono essere accesi al tramontar del sole, e non possono essere spenti se non mezz’ora dopo il passaggio dell’ultimo convoglio della notte, od altrimenti allo spuntar del sole.

Nelle gallerie che saranno indicate da apposite istruzioni, e fuori di esse in tempo di nebbia, neve e simili intemperie che rendano poco visibili a [p. 6 modifica]distanza i segnali diurni, si devono accendere i fanali e far uso dei segnali notturni anche di giorno tanto sui Convogli, che nelle Stazioni e lungo la linea.


Art. 4.°


Applicazione del Regolamento. Salvo speciale indicazione, che sarà fatta caso per caso, le prescrizioni del presente Regolamento valgono tanto pel semplice come pel doppio binario.

Parimenti, salvo esplicita indicazione diversa, le disposizioni che si riferiscono ai Convogli in genere, si estendono ad ogni specie di Convogli ed anche alle locomotive viaggianti isolate.