Divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e loro distruzione - Convenzione, Londra, Mosca e Washington, 10 aprile 1972

Stati vari

1972 diritto diritto Divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e loro distruzione Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Ratifica italiana: L. 8 ottobre 1974, n. 618 (G.U. n. 316 del 4 dicembre 1974).


Gli Stati contraenti della presente Convenzione,

Fermamente decisi ad operare per la realizzazione di progressi concreti sulla via del disarmo generale e completo che comprenda l'interdizione e la soppressione di tutti i tipi di armi di distruzione in massa, e convinti che il divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio delle armi chimiche, batteriologiche (biologiche) e la loro distruzione, a mezzo di misure efficaci, contribuirà alla realizzazione del disarmo generale e completo sotto controllo internazionale stretto ed efficace,

Riconoscendo la grande importanza del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925 concernente il divieto di impiego bellico di gas asfissianti, tossici e simili e di mezzi batteriologici, nonché la funzione che il Protocollo stesso ha svolto e continua a svolgere per l'attenuazione degli orrori della guerra,

Riaffermando il loro rispetto dei principi e degli obiettivi del Protocollo anzidetto e invitando tutti i paesi a conformarvisi strettamente,

Ricordando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutti gli atti contrari ai principi ed agli obiettivi del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925,

Desiderosi di contribuire al rafforzamento della fiducia tra i popoli e ad un generale miglioramento dell'atmosfera internazionale,

Desiderosi egualmente di contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

Convinti dell'importanza e dell'urgenza di eliminare dagli arsenali degli stati, attraverso misure efficaci, armi di distruzione in massa pericolose, come quelle che comportano l'impiego di agenti chimici o batteriologici (biologici),

Riconoscendo che un accordo sull'interdizione delle armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine rappresenta un primo passo possibile verso la stipulazione di un accordo contenente misure efficaci per evitare egualmente la messa a punto, la produzione e lo stoccaggio di armi chimiche, e decisi a proseguire i negoziati in questo senso,

Fermamente decisi, nell'interesse di tutta l'umanità, ad escludere completamente la possibilità che gli agenti batteriologici (biologici) o a base di tossine siano impiegati a fini bellici,

Convinti che l'impiego anzidetto ripugnerebbe alla coscienza dell'umanità, e che nessuno sforzo va risparmiato per diminuire tale rischio,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Ciascuno stato contraente si impegna a non mettere a punto, produrre, accumulare, acquisire in qualsiasi modo o conservare, in nessuna circostanza:

  1. agenti microbiologici od agenti biologici oppure tossine, qualunque ne sia l'origine, il modo di produzione, il tipo e la quantità, se non sono destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici;
  2. armi, equipaggiamenti o vettori destinati all'impiego di detti agenti o tossine, a fini ostili o in conflitti armati.

ARTICOLO II

Ciascuno Stato contraente si impegna a distruggere o a convertire a fini pacifici al più presto, e in ogni caso entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori menzionati nell'art. I che si trovino in suo possesso o sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. Nell'applicare le disposizioni del presente articolo dovranno essere prese tutte le misure occorrenti per proteggere le popolazioni e l'ambiente.

ARTICOLO III

Ciascuno Stato contraente si impegna a non trasferire a chicchessia, direttamente o indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori menzionati nell'art. I e non agevolare, incoraggiare o incitare, in qualsivoglia maniera, uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale a produrre o ad acquistare in qualunque altro modo i predetti agenti, armi, equipaggiamenti o vettori.

ARTICOLO IV

Ciascuno Stato contraente si impegna ad adottare, conformemente alle procedure previste dalla propria costituzione, le misure necessarie per vietare e impedire la messa a punto, la produzione, lo stoccaggio, l'acquisizione o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori menzionati nell'art. I, nell'ambito del proprio territorio o in qualsiasi altro luogo sottoposto alla sua giurisdizione o al suo controllo.

ARTICOLO V

Gli Stati contraenti si impegnano a consultarsi e a collaborare tra loro per risolvere qualsiasi problema, che potesse sorgere a proposito della finalità della presente Convenzione o a proposito dell'applicazione delle sue disposizioni. Le consultazioni e la collaborazione previsti nel presente articolo potranno essere svolte anche attraverso adeguate procedure internazionali nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.

ARTICOLO VI

  1. Ciascuno Stato contraente che venga a conoscenza che un'altra parte agisce in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione può presentare ricorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
    Tale ricorso deve fornire tutte le prove possibili della sua fondatezza e contenere la richiesta di esame da parte del Consiglio di sicurezza.
  2. Ciascuno Stato contraente si impegna a collaborare a qualsiasi richiesta promossa dal Consiglio di Sicurezza conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite a seguito del ricevimento di un ricorso. Il Consiglio di sicurezza informa gli stati contraenti dei risultati dell'inchiesta.

ARTICOLO VII

Ciascuno Stato contraente si impegna a fornire assistenza, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, a qualunque altro Stato contraente che ne faccia richiesta, qualora il Consiglio di sicurezza decida che tale altro Stato è stato esposto ad un pericolo in seguito ad una violazione della presente Convenzione, oppure ad agevolare l'assistenza fornita a detto Stato contraente.

ARTICOLO VIII

Nessuna disposizione della presente Convenzione verrà interpretata come restrittiva o limitativa, in qualsiasi maniera, degli impegni assunti da qualsiasi Stato in forza del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925 concernente il divieto di impegno in guerra di gas asfissianti, tossici e simili e di mezzi batteriologici.

ARTICOLO IX

Ciascuno stato contraente riafferma di riconoscere quale obiettivo l'interdizione efficace delle armi chimiche e a tal fine si impegna a svolgere, con spirito di collaborazione, ulteriori negoziati allo scopo di giungere rapidamente ad un accordo che stabilisca misure efficaci per il divieto della loro messa a punto, produzione e stoccaggio, e per la loro distruzione, nonché su adeguate misure concernenti il materiale e i vettori specificatamente progettati per la produzione o l'impiego di agenti chimici a fini militari.

ARTICOLO X

  1. Gli Stati contraenti si impegnano ad agevolare lo scambio più ampio possibile di equipaggiamenti, di materiali e di informazioni scientifiche e tecniche connessi con l'impiego di agenti batteriologici (biologici) o a base di tossine a fini pacifici, e hanno diritto a partecipare a tale scambio. Le Parti contraenti che siano in grado di farlo collaboreranno egualmente assicurando il loro concorso, individualmente o insieme con altri Stati o con delle organizzazioni internazionali, per la futura estensione ed applicazione delle scoperte scientifiche nel campo della batteriologia (biologia), ai fini della prevenzione delle malattie e ad altri fini pacifici.
  2. La presente Convenzione verrà applicata in modo da evitare qualsiasi intralcio allo sviluppo economico o tecnico degli Stati contraenti o alla collaborazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, nonché di materiale occorrente alla messa a punto, all'impiego o alla produzione di agenti batteriologi (biologici) e di tossine a fini pacifici, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO XI

Qualsiasi Stato contraente può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Tali emendamenti entreranno in vigore, nei riguardi di ciascuno Stato contraente che li abbia accettati, all'atto della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti e, successivamente, nei riguardi di ciascuno degli altri Stati contraenti, alla data in cui detto Stato li avrà accettati.

ARTICOLO XII

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione o prima ancora di tale data, ove la maggioranza degli stati contraenti ne faccia richiesta presentando a tal fine una proposta ai governi depositari, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza degli Stati contraenti, allo scopo di esaminare il funzionamento della Convenzione e di assicurarsi che gli obiettivi indicati nel preambolo e le disposizioni della Convenzione stessa, comprese quelle relative ai negoziati delle armi chimiche siano in corso di attuazione. In occasione di detto esame, si terrà conto di tutte le nuove realizzazioni scientifiche e tecniche aventi un rapporto con la presente Convenzione.

ARTICOLO XIII

  1. La presente Convenzione avrà durata illimitata.
  2. Ciascuno Stato contraente, nell'esercizio della sua sovranità nazionale ha il diritto a ritirarsi dalla Convenzione ove ritenga che degli eventi straordinari concernenti l'oggetto della presente Convenzione abbiano messo in pericolo gli interessi supremi del paese. Esso notificherà detto ritiro a tutti gli altri Stati contraenti e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con un preavviso di tre mesi, indicando nella sua notifica gli eventi straordinari che considera lesivi dei suoi interessi supremi.

ARTICOLO XIV

  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non abbia proceduto alla firma della presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, regolata dal paragrafo 3 del presente articolo, potrà aderirvi in qualunque momento.
  2. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e quelli di adesione saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell'URSS, che ai fini della presente Convenzione vengono definiti governi depositari.
  3. La presente Convenzione entrerà in vigore quando ventidue governi, compresi i governi depositari, avranno depositato i propri strumenti di ratifica.
  4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, questa entrerà in vigore alla data del deposito del relativo strumento di ratifica o adesione.
  5. I governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratifica o adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, nonché del ricevimento di ogni altra comunicazione.
  6. La presente Convenzione sarà registrata dai governi depositari, in conformità all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO XV

La presente Convenzione, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente autenticate della presente Convenzione verranno inviate dai Governi depositari ai governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in tre esemplari nelle città di Londra, Mosca e Washington il dieci aprile millenovecentosettantadue.