D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione./Art. 1

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D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.


Testo in vigore dal: 15-11-1996 al 15/11/1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:


Art. 1.

Periodi di malattia


1. Dal 1 gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventiquattro mesi, per eventi verificatasi nei rispettivi periodi.

2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. La contribuzione figurativa e' accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica.

5. In caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorche' fruenti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 e' fatto obbligo ai datori di lavoro, ove non gia' tenuti, di comunicare all'Istituto previdenziale cui e' iscritto il lavoratore il verificarsi dell'evento malattia e la sua collocazione temporale, alle scadenze e con le modalita' stabilite dall'Istituto medesimo.


Avvertenza:

         Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
         sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
         disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
         sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
         e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
         approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
         fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
         alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
         valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
         Note alle premesse: 
           - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
         Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
         stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
         determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
         per tempo limitato e per soggetti definiti. 
           - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
         al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
         leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
         regolamenti. 
           - Il comma 39 dell'art. 1 della legge 8 agosto  1995,  n.
         335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
         complementare) cosi' recita: 
           "39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi
         dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
         Governo della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare  norme
         intese a riordinare  e  razionalizzare,  nell'ambito  delle
         vigenti risorse  finanziarie,  le  discipline  dei  diversi
         regimi   previdenziali   in   materia   di    contribuzione
         figurativa,   di   ricongiunzione,   di   riscatto   e   di
         prosecuzione volontaria nonche' a  conformarle  al  sistema
         contributivo di calcolo,  secondo  i  seguenti  principi  e
         criteri direttivi: 
            a) armonizzazione,  con  riferimento  anche  ai  periodi
         massimi riconoscibili,  con  particolare  riferimento  alle
         contribuzioni figurative per i periodi di malattia,  per  i
         periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi  dell'art.
         31 della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive
         modificazioni, e degli articoli 3, comma 32,  e  11,  comma
         21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi  di
         maternita', revisione dei criteri di accredito  figurativo,
         in  costanza  di  rapporto   lavorativo,   escludendo   che
         l'anzianita'   contributiva   pregressa   ne    costituisca
         requisito essenziale; 
            b) conferma della copertura assicurativa prevista  dalla
         previgente disciplina per casi di disoccupazione; 
            c) previsione della copertura assicurativa, senza  oneri
         a carico dello Stato  e  secondo  criteri  attuariali,  dei
         periodi di interruzione del rapporto di  lavoro  consentiti
         da specifiche disposizioni per la  durata  massima  di  tre
         anni:  nei  casi  di  formazione  professionale,  studio  e
         ricerca e per le tipologie di inserimento nel  mercato  del
         lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti  da
         obblighi assicurativi,  nei  casi  di  lavori  discontinui,
         saltuari, precari e stagionali per i periodi  intercorrenti
         non coperti da tali obblighi assicurativi". 
         Note all'art. 1: 
           - L'art. 56, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre  1935,  n.  1827,
         convertito, con modificazioni, dalla legge 6  aprile  1936,
         n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo  della
         previdenza sociale) e' il seguente: 
           "Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili  a
         richiesta dell'assicurato; 
            a) agli  effetti  del  diritto  alla  pensione  e  della
         determinazione della misura di questa; 
             1 (Omissis); 
             2 i  periodi  di  malattia  tempestivamente  accertata,
         indipendentemente dalla natura definitivamente  invalidante
         o  meno  dell'infermita',  purche'   complessivamente   non
         eccedano i dodici mesi". 
           -  L'art.  8  della  legge  23  aprile   1981,   n.   155
         (Adeguamento delle  strutture  e  delle  procedure  per  la
         liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti  di
         disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
         pensionistica), cosi' recita: 
            "Art. 8. (Contributi figurativi). - Ai fini del  calcolo
         della   retribuzione   annua   pensionabile,   il    valore
         retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
         riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti  dalle
         disposizioni in vigore e'  determinato  sulla  media  delle
         retribuzioni settimanali percepite in  costanza  di  lavoro
         nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi  o,
         nell'anno  di  decorrenza  della  pensione,   nel   periodo
         compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
         stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse  le  retribuzioni
         settimanali percepite  in  misura  ridotta  per  uno  degli
         eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
         diritto all'accredito di contribuzione figurativa o  per  i
         trattamenti di integrazione salariale. 
           Nei  casi  in  cui   nell'anno   solare   non   risultino
         retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
         ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato  con
         riferimento all'anno solare immediatamente  precedente  nel
         quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
         lavoro.   Per   i    periodi    anteriori    all'iscrizione
         nell'assicurazione   generale   obbligatoria   il    valore
         retributivo da attribuire e'  determinato  con  riferimento
         alla retribuzione percepita  nell'anno  solare  in  cui  ha
         inizio l'assicurazione. 
           Qualora in corrispondenza degli eventi di  cui  al  primo
         comma  sia  richiesto  il  riconoscimento   figurativo   ad
         integrazione  della  retribuzione,  la  media   retributiva
         dell'anno solare e' determinata escludendo la  retribuzioni
         settimanali percepite in misura ridotta.  In  tale  ipotesi
         ciascuna settimana  a  retribuzione  ridotta  e'  integrata
         figurativamente fino a concorrenza del  valore  retributivo
         riconoscibile, in caso di totale mancanza di  retribuzione,
         ai sensi dei precedenti commi. 
           I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e'   ammessa
         l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
         per  il  conseguimento  del  diritto  alla   pensione   per
         l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per  la
         determinazione della  sua  misura.  Per  detti  periodi  di
         contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla   base   della
         retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. 
           Le somme occorrenti alla  copertura  della  contribuzione
         figurativa relativamente ai periodi  di  sospensione  e  di
         riduzione d'orario, per i quali e'  ammessa  l'integrazione
         salariale, sono versate, a carico della Cassa  integrazione
         guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
           Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati  necessari
         per il calcolo dei valori retributivi di cui ai  precedenti
         commi secondo criteri e modalita' stabiliti  dal  Consiglio
         di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
         sociale. 
           Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini   della
         determinazione dei requisiti contributivi per il diritto  a
         pensione  e  per  il  calcolo  della   retribuzione   annua
         pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
         e' pari a sei giornate. La retribuzione  da  calcolare  per
         ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi  dell'art.
         28 del decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
         1968, n. 488, per l'anno  solare  in  cui  si  collocano  i
         periodi riconosciuti figurativamente. 
           In deroga a quanto previsto dal primo comma del  presente
         articolo ai lavoratori collocati in  aspettativa  ai  sensi
         dell'art.  31  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e
         successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
         fini del calcolo  della  pensione  sono  commisurate  della
         retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
         posseduta dall'interessato al momento del  collocamento  in
         aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione  alla
         dinamica salariale e di carriera della stessa  categoria  e
         qualifica. Per i lavoratori collocati  in  aspettativa  che
         non abbiano regolato mediante specifiche normative  interne
         o contrattuali il trattamento economico del  personale,  si
         prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
         fissate dai contratti nazionali collettivi  di  lavoro  per
         gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. 
           Restano ferme in  materia  le  disposizioni  dell'art.  1
         della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
         1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. 
           Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
         anche per il trasferimento  dei  contributi  figurativi  ad
         altri  enti  previdenziali  per  richieste  presentate  dai
         lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge". 
           - L'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n.  335,
         e' il seguente: 
           "22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
         entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
         presente  legge,  sentite  le  organizzazioni  maggiormente
         rappresentative sul piano nazionale,  uno  o  piu'  decreti
         legislativi   intesi    all'armonizzazione    dei    regimi
         pensionistici   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
         obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP  nonche'  dei
         regimi pensionistici operanti presso  l'Ente  nazionale  di
         previdenza ed assistenza per i lavoratori dello  spettacolo
         (ENPALS)   ed   altresi'   con   riferimento   alle   forme
         pensionistiche a carico del bilancio  dello  Stato  per  le
         categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo
         periodo, con l'osservanza dei seguenti principi  e  criteri
         direttivi: 
            a) determinazione delle basi contributive e pensionabili
         con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969,  n.
         153,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   con
         contestuale  ridefinizione  delle   aliquote   contributive
         tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella
         lettera b), delle esigenze  di  equilibrio  delle  gestioni
         previdenziali,   di   commisurazione   delle    prestazioni
         pensionistiche agli oneri  contributivi  sostenuti  e  alla
         salvaguardia delle prestazioni  previdenziali  in  rapporto
         con quella assicurate in applicazione dei commi da 6  a  16
         dell'art. 1; 
            b) revisione del sistema di  calcolo  delle  prestazioni
         secondo i principi di  cui  ai  citati  commi  da  6  a  16
         dell'art. 1; 
            c) revisione dei requisiti di accesso  alle  prestazioni
         secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli
         fissati da commi 19 a 23 dell'art. 1; 
            d) armonizzazione  dell'insieme  delle  prestazioni  con
         riferimento  alle  discipline  vigenti   nell'assicurazione
         generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
         motivate   da   effettive    e    rilevanti    peculiarita'
         professionali   e   lavorative   presenti    nei    settori
         interessati".