D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297 - Regolamento acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori

D.P.R. 16 luglio 1997 - Regolamento acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori

Intestazione 28 novembre 2017 50% Da definire

Capo I Acquaviti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il quale

prevede che, con la procedura dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89, del Consiglio del 29 maggio

1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n.

1576/89, gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione dei prodotti ottenuti nel loro territorio, sempreche' siano compatibili con il diritto comunitario;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive

modificazioni, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti;

Visto l'articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n,

504, recante il testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Ritenuta la necessita' di riordinare la disciplina della produzione

e della commercializzazione di alcune bevande spiritose ottenute nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle acquaviti, alle grappe, al "brandy italiano" e ai liquori;

Vista la comunicazione alla commissione dell'Unione europea

effettuata ai sensi delle direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza

della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 4 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, per le politiche agricole e della sanita';

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "acquavite" la

bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i principi aromatici delle sostanze fermentate.

2. Ferme restando le norme contenute nel regolamento (CEE) n.

1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, relative alla definizione, designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, la produzione e la commercializzazione delle acquaviti sono disciplinate dal presente regolamento.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trasmessi.

Art. 2.

Aggiunte

1. Nella preparazione delle acquaviti e' consentita l'aggiunta di:

a) caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del

Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;

b) zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi

in zucchero invertito.

Capo II Acquaviti di frutta

Art. 3.

Aggiunte e invecchiamento

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del

presente regolamento, nella preparazione delle acquaviti di frutta e' consentita l'aggiunta del frutto intero dalla cui distillazione e' stata ottenuta la bevanda.

2. La durata dell'invecchiamento, effettuato in magazzini soggetti

al regime di deposito fiscale, puo' essere indicata nella presentazione e nella promozione della bevanda e deve essere espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.

3. Qualora il prodotto sottoposto ad invecchiamento e' trasferito

in diverso idoneo magazzino della stessa o di altra ditta, il periodo di invecchiamento gia' maturato si cumula con quello successivo, purche' le operazioni di trasferimento siano previamente comunicate agli organi di controllo, e siano completate, in regime di vigilanza fiscale, entro il tempo strettamente necessario.

Art. 4.

lndicazione geografica

1. Le acquaviti di frutta italiane elencate al punto 7

dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, possono essere commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste quando concorrono le seguenti condizioni:

a) le acquaviti sono distillate nelle aree geografiche cui fa

riferimento l'indicazione stessa;

b) le acquaviti hanno un titolo alcolometrico non inferiore a 40

per cento in volume;

c) tutte le operazioni successive alla distillazione sono

effettuate nelle aree geografiche di cui alla lettera a), esclusi l'imbottigliamento e le attivita' strettamente connesse.

Capo III Brandy italiano

Art. 5.

Definizione

1. La denominazione "brandy italiano" e' riservata all'acquavite

ottenuta in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1576/89, e invecchiata almeno dodici mesi in magazzini ubicati nel territorio nazionale, soggetti al regime di deposito fiscale, in recipienti di quercia non verniciati ne' rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.

2. Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento e'

consentito alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3.

Art. 6.

Aggiunte

1. Nella preparazione del brandy italiano e' consentita l'aggiunta

di:

a) zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi

in zucchero invertito;

b) caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del

Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;

c) sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.

Art. 7.

Titolo alcolometrico

1. Per poter essere immesso al consumo il brandy italiano deve

avere un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume.

2. Il titolo alcolometrico volumico per il consumo e' ottenuto

mediante diluizione con acqua conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Art. 8.

Limiti delle sostanze volatili

1. Il brandy italiano deve possedere:

a) un tenore di alcole metilico non superiore a 150 g/hl di alcole

a 100 per cento in volume;

b) un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e

metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.

Capo IV Grappa

Art. 9.

Definizione

1. La denominazione "grappa" e' riservata esclusivamente

all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillate in impianti ubicati nel territorio nazionale, e rispondente alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 10.

Produzione

1. La grappa e' ottenuta per distillazione, direttamente mediante

vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate.

2. Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego di fecce

liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale di alcole nel prodotto finito.

3. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino puo' avvenire

mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.

4. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in

impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite e' consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto.

5. L'osservanza dei limiti previsti al comma 2 deve risultare dalla

tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.

Art. 11.

Titolo alcolometrico

1. Per poter essere immessa al consumo la grappa deve avere un

titolo alcolometrico non inferiore a 37,5 per cento in volume.

2. Il titolo alcolometrico volumico per il consumo e' ottenuto

mediante diluizione con acqua conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Art. 12.

Aggiunte

1. Nella preparazione della grappa e' consentita l'aggiunta di:

a) (( LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 LUGLIO 2009, N. 88 )).

b) piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti;

c) zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso

in zucchero invertito;

d) caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento

almeno dodici mesi, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere

riportate nella denominazione di vendita della grappa.

Art. 13.

Invecchiamento

1. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei

termini "vecchia" o "invecchiata" per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di deposito fiscale in impianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.

2. E' consentito, altresi', l'uso dei termini "riserva" o

"stravecchia" per la grappa invecchiata almeno 18 mesi, alle condizioni di cui al comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, puo' essere specificata la

durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.

4. Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento e'

consentito alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3.

Art. 14.

Limiti delle sostanze volatili

1. La grappa deve possedere:

a) un tenore di alcole metilico non superiore a 1.000 g/hl di

alcole a 100 per cento in volume;

b) un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e

metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.

Art. 15.

Assemblaggio

1. E' ammessa la miscelazione fra grappe che differiscano tra loro,

purche', il prodotto finito venga posto in vendita con la sola denominazione "grappa".

2. La miscelazione puo' essere effettuata anche fra grappe aventi

diverso periodo di invecchiamento. Nella presentazione e nella promozione del prodotto ottenuto l'eventuale indicazione dell'invecchiamento deve essere riferita alla componente che ha maturato la durata minore.

Art. 16.

Grappa con indicazione geografica

1. Le grappe indicate al punto 6 dell'allegato II del regolamento

(CEE) n. 1576/89 possono essere denominate e commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste quando concorrono le seguenti condizioni:

a) le grappe sono ottenute da materie prime ricavate da uve

prodotte e vinificate nelle aree geografiche cui fa riferimento l'indicazione;

b) le grappe hanno un titolo alcolometrico non inferiore al 40 per

cento in volume;

c) tutte le operazioni sono effettuate nelle aree geografiche di

cui alla lettera a), esclusi l'imbottigliamento e le attivita' strettamente connesse;

d) le grappe non sono miscelate con altre grappe prodotte al di

fuori della zona geografica.

Capo V Liquori

Art. 17.

Presentazione

1. I liquori di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r), del

regolamento (CEE) n. 1576/89, preparati con una delle bevande spiritose di cui allo stesso paragrafo, salvo quanto diversamente prescritto dalla regolamentazione comunitaria in materia, possono riportare in etichetta il riferimento alla bevanda spiritosa utilizzata a condizione che:

a) tutto l'alcole del liquore derivi dalla bevanda spiritosa

evidenziata, esclusa l'eventuale aggiunta di aromi alcolici;

b) il termine "liquore" figuri sull'etichetta nella quale sono

espresse tutte le indicazioni obbligatorie con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli usati per la designazione della bevanda spiritosa utilizzata.

Capo VI Disposizioni comuni

Art. 18.

Etichettatura

1. Fatte salve le norme previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la presentazione e l'etichettatura delle bevande di cui agli articoli precedenti sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.

2. La grappa e le acquaviti d'uva possono riportare nella denominazione di vendita:

a) il riferimento al nome di un vitigno qualora siano ottenute dalla distillazione di materie prime provenienti per almeno l'85 per cento in peso dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tale vitigno;

b) il riferimento a non piu' di due vitigni, qualora siano state ottenute dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente; ((non e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15 per cento in peso;))

c) il riferimento al nome di un vino DOC, DOCG e IGT, qualora le materie prime provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino;

d) il riferimento al tipo di alambicco.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), e dell'articolo 16 la provenienza delle materie prime deve essere comprovata mediante l'uso di registri vidimati in cui siano riportati i dati relativi alla denominazione delle varieta' dei vitigni utilizzati, alle quantita' acquistate, alle quantita' giornaliere utilizzate e alle quantita' di prodotti finiti ottenuti espresse in anidro e in idrato.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), e' vietato:

a) l'uso dei termini geografici, di cui alle denominazioni elencate al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, che accompagnano i nomi dei vitigni o dei vini DOC, DOCG, o IGT, qualora le grappe sono distillate al di fuori delle aree geografiche cui fanno riferimento le denominazioni stesse;

b) l'uso dei termini "DOC", "DOT", "DOP", "DOCG" e "IGT" o "IGP" in sigla o per esteso.

5. La denominazione di vendita della grappa puo' essere completata con riferimenti geografici diversi da quelli figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, cosi' come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Art. 19.

Vigilanza e controllo

1. Fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli

igienicosanitari, la vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione delle bevande spiritose e' effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero per le politiche agricole, avvalendosi, rispettivamente, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) e dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, nonche', previa intesa, delle strutture e dei mezzi di altre amministrazioni dello Stato, conformemente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/307/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Art. 20.

Sanzioni

1. Restano ferme le sanzioni penali e amministrative previste dagli

articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 1, comma secondo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis, 10,

11, 14, 14-bis, 15, 16 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

b) gli articoli 1, quarto comma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi

primo, secondo, terzo, quarto e quinto, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019;

c) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12

febbraio 1965, n. 162;

d) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 19 luglio 1969, 4 gennaio 1973 e 25 maggio 1980, relativi alle tolleranze normali nella composizione delle acquaviti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente n. 196 del 4 agosto 1969, n. 56 del 1 marzo 1973 e n.

174 del 26 giugno 1980;

e) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 10 dicembre 1984, relativo al limite di fecce liquide naturali di vino consentito nella preparazione della grappa o dell'acquavite di vinaccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 351 del 22 dicembre 1984.

Art. 22.

Norme transitorie

1. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente

regolamento possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1998, purche' conformi alle disposizioni precedentemente in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 luglio 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Bersani, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

Visco, Ministro delle finanze

Pinto, Ministro per le politiche

agricole

Bindi, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997

Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 3