D.M. 1 settembre 1997 - Riconoscimento vini DOC Golfo del Tigullio

Governo italiano

1997 enologia D.M. 1 settembre 1997 - Riconoscimento vini DOC Golfo del Tigullio Intestazione 19 luglio 2014 25% Da definire

- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 1 settembre 1997

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Golfo del Tigullio". (GU n.211 del 10-9-1997)

IL DIRIGENTE

capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Golfo del Tigullio";

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1997;

Vista l'istanza presentata avverso il parere e la proposta sopra citati intesa ad ottenere alcune modifiche agli articoli 2, 5 e 8 dello schema di disciplinare di produzione proposto;

Considerato che il sopracitato Comitato ha ritenuto di dover accogliere parzialmente detta istanza;

Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1997, con il quale viene parzialmente accolto il ricorso di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi limitatamente all'art. 2;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Golfo del Tigullio" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi dal sopracitato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Golfo del Tigullio" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Golfo del Tigullio" entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica "Golfo del

Tigullio", che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o

imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da

quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o

presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'ispettorato stesso la stampigliatura "vendita autorizzata fino ad esaurimento".

Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine dei sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 settembre 1997

Il dirigente: Adinolfi
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "GOLFO DEL TIGULLIO".

Art. 1.

La denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" e' riservata ai vini bianchi, rossi, rosati, passiti, frizzanti, spumanti e se nel caso con nome di vitigno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" bianco, rosso, e rosato devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Golfo del Tigullio" bianco:
Vermentino: dal 20 al 70%;
Bianchetta Genovese: dal 20 al 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a

bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 40%.

"Golfo del Tigullio" rosso e rosato:

Ciliegiolo: dal 20 al 70%;
Dolcetto: dal 20 al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 40%.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese, Vermentino, Ciliegiolo, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 15%.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" Moscato e "Golfo del Tigullio" Moscato Passito devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" Passito devono essere ottenuti da uve bianche, da sole o congiuntamente, prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3.

Sono ammesse anche le seguenti tipologie:
novello: solo rosso;
spumante: solo bianco;
frizzante: bianco, rosso e rosato;
passito: solo bianco.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova geograficamente delimitata da:

la citta' di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto

Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, a ovest;

il Mar Ligure da Genova fino al confine con la provincia di La

Spezia, a sud e a sudest;

i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di:

Genova, Davagna, Lumarzo, Neirone, Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, a nord;

i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di:

Borzonasca, Mezzanego, Ne', Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia.

Sono quindi compresi nell'area i seguenti comuni della provincia di Genova:

A) Per l'intero territorio: Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure; Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Ne', Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli;

B) Per parte del loro territorio: Genova, Lorsica, Moconesi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso una volta all'anno, prima dell'invaiatura.

La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" non deve essere superiore a 9 t.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia, puo' in relazione dell'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

La resa massima delle uve fresche in vino finito (ad esclusione della tipologia passito) non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% per i bianchi e di 10% per i rossi e rosati con o senza indicazione del vitigno.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Nella vinificazione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" bianco passito, e "Golfo del Tigullio" moscato passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/lt e la resa massima di uva in vino finito deve non essere superiore 50%.

E' ammessa la pratica dell'arricchimento per tutte le tipologie ad esclusione della tipologia "passito" con le modalita' e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Liguria.

E' consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Golfo del Tigullio" bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
E' prevista la tipologia Frizzante.
"Golfo del Tigullio" rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: discretamente persistente con tenue vinosita';
sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille;
Sono previste le tipologie Frizzante e Novello.
"Golfo del Tigullio" rosato:
colore: rosato;
odore: vinoso, di profumo delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille;
E' prevista la tipologia Frizzante.
"Golfo del Tigullio" bianchetta genovese:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: fine, delicato, discretamente persistente;
sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
E' prevista la tipologia Frizzante.
"Golfo del Tigullio" moscato:
colore: giallo paglierino piuttosto carico, anche tendente al

dorato;

odore: aromatico, caratteristico di moscato;
sapore: dolce, sapido, di buona persistenza aromatica, talvolta

vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%, di cui svolti

almeno 5,5% e non oltre 7%;

acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
"Golfo del Tigullio" vermentino:
colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
E' prevista la tipologia Frizzante.

"Golfo del Tigullio" ciliegiolo:

colore: da rosso cerasuolo a rosso rubino;
odore: fruttato, intenso, persistente;
sapore: sapido, di buon corpo, armonico;
titolo alcolomerico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.
Sono previste le tipologie Frizzante e Novello.

"Golfo del Tigullio" spumante:

colore: paglierino;
odore: fine, persistente;
sapore: secco, fresco, leggero ma persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

"Golfo del Tigullio" passito:

colore: giallo oro piu' o meno carico;
odore: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% di cui almeno

14% svolto;

acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

"Golfo del Tigullio" moscato passito:

colore: giallo oro piu' o meno intenso;
odore: intenso, complesso, caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, caldo, armonico, molto aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno

11% svolto;

acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" di cui all'art 2, possono utilizzare in etichetta l'indicazione novello secondo la vigente normativa per i vini novelli.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" con una pressione in bottiglia non superiore a 2,5 bar devono rispondere alla normativa dei vini frizzanti e devono recare in etichetta, dopo la designazione, la scritta Vino frizzante o Frizzante.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il 1 novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 8.

Per i vini di cui all'art. 2 la designazione "Golfo del Tigullio" immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata", dovra' precedere in etichetta la specificazione relativa al vitigno.

Per i vini di cui all'art. 2 la specificazione del vitigno dovra' essere riportata in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Golfo del Tigullio" e con lo stesso colore.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" immessi al consumo in contenitori di vetro di capacita' nominale fino a 1,5 litri compresa, devono essere chiusi solo con tappo di sughero, ad eccezione delle capacita' da 0,187 a 0,350 che possono essere chiuse anche con tappo metallico. Per cio' che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, con l'esclusione del tappo a corona.

Per tutte le tipologie a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" e' obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purche' veritiera e documentabile.