D.M. 11 giugno 2001, n.488 - Criteri per esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti

Governo italiano

2001 Decreti Diritto D.M. 11 giugno 2001, n.488 - Criteri per esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti Intestazione 2 maggio 2013 25% Da definire

DECRETO 11 giugno 2001, n. 488 Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Vigente al: 2-5-2013

IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante

attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti, ed in particolare l'articolo 84, comma 7;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, i commi 3

e 4 dell'articolo 17;

Sentiti l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del

lavoro, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Acquisito il parere, ai sensi dell'articolo 155 del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza

plenaria del 23 aprile 2001;

Vista la nota con cui il provvedimento e' stato comunicato al

Presidente del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a n o il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il medico addetto alla sorveglianza medica, per la valutazione

dell'idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti di lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in occasione delle visite mediche preventive e successivamente delle visite periodiche ed eventualmente straordinarie di cui all'articolo 85 del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' delle visite mediche eccezionali di cui all'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, si basa sui principi che disciplinano la medicina del lavoro, provvedendo in particolare alla verifica dell'effettiva compatibilita' tra le condizioni psicofisiche del lavoratore e gli specifici rischi individuali connessi alla sua destinazione lavorativa ed alle sue mansioni.

Art. 2.

1. Il medico addetto alla sorveglianza medica effettua l'analisi

dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni del lavoratore sulla base delle informazioni ottenute dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e contenute nella relazione dell'esperto qualificato di cui all'articolo 61, comma 2, del medesimo decreto legislativo, eventualmente integrate da informazioni acquisite in occasione di accessi diretti negli ambienti di lavoro.

Art. 3.

1. In funzione delle differenti tipologie di rischio, il medico

addetto alla sorveglianza medica considera con particolare attenzione, ai fini della valutazione dell'idoneita' al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, le seguenti condizioni fisiopatologiche:

a) condizioni suscettibili di essere attivate o aggravate dalle

radiazioni ionizzanti;

b) condizioni suscettibili di aumentare l'assorbimento di

sostanze radioattive o di ridurre l'efficacia dei meccanismi fisiologici di depurazione o escrezione;

c) condizioni che pongono problemi di ordine terapeutico in

occasione di eventuale sovraesposizione, specie se limitano le possibilita' di decontaminazione;

d) condizioni suscettibili di essere confuse con patologie

derivanti da radiazioni ionizzanti o attribuite all'azione lesiva delle radiazioni ionizzanti.

2. In relazione alla natura ed alla entita' del rischio ed alle

caratteristiche dell'attivita' lavorativa dovranno inoltre essere considerate le condizioni psicofisiche suscettibili di porre problemi in ordine alle condizioni di sicurezza del lavoro con radiazioni ionizzanti, nonche' l'eventuale esistenza di anomalie o di condizioni patologiche che possano limitare l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale specie per le vie respiratorie.

3. Nell'allegato tecnico al presente decreto e' riportato un

elenco, non esaustivo, delle principali condizioni fisiopatologiche di cui al comma 1, predette lettere a), b), c), d), che, pur non escludendo a priori l'idoneita' al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, devono essere valutate con particolare attenzione dal medico addetto alla sorveglianza medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 giugno 2001


Il Ministro della sanità

Veronesi

Il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale

Salvi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 356

Allegato tecnico

Elenco non esaustivo delle principali condizioni fisiopatologiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d):

a) lesioni precancerose, malattie neoplastiche, sindromi mielodisplastiche, ecc.;

b) condizioni patologiche che determinino un'abnorme permeabilita' cutaneo/mucosa (affezioni cutanee infiammatorie acute/croniche, eczemi, psoriasi, ecc.), ovvero riduzione della funzionalita' degli emuntori (insufficienza renale, insufficienza epatica, ecc.), tireopatie, ecc.;

c) alcune patologie cutanee (psoriasi, eczemi, ecc.), otorinolaringoiatriche, odontoiatriche, respiratorie, alterazioni della funzionalita' epatica o renale, tireopatie, ecc.;

d) malattie neoplastiche, opacita' del cristallino, alcune emopatie, ecc.