D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 - Riforma delle banche di Credito Cooperativo

Governo italiano

2016 Diritto D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 - Riforma delle banche di Credito Cooperativo Intestazione 26 settembre 2018 25% Da definire

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18

Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00025)

 Vigente al: 26-9-2018   

Capo I RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di avviare il processo di riforma del settore bancario cooperativo, al fine di rafforzare la stabilita' del sistema nel suo complesso e consentire il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo;

Ritenuta l'urgenza di concedere, a titolo oneroso, una garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di definire il regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;


E M A N A il seguente decreto-legge:


Art. 1


Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385


1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo.

1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.";

b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.".

2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "duecento" e' sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al comma 4, la parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila";

c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Lo statuto puo' prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.".

3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "competenza territoriale," ((sono inserite)) le seguenti: "nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,".

4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fusioni e trasformazioni";

b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "banche popolari o";

((c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, puo' deliberare la propria trasformazione in societa' per azioni. In mancanza, la societa' delibera la propria liquidazione"));

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.".

5. ((Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti)) i seguenti:


"Art. 37-bis

Gruppo Bancario Cooperativo


1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da:

a) una societa' capogruppo costituita in forma di societa' per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attivita' di direzione e coordinamento sulle societa' del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della societa' capogruppo e' di un miliardo di euro;

b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

c) le societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.

((c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di societa' per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre societa' di cui alle lettere b) e c) )).

((1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto e' stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis)).

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

a) la banca capogruppo, cui ((sono attribuiti)) la direzione e il coordinamento del gruppo;

b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalita' mutualistiche, includono:

1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonche' gli altri poteri necessari per l'attivita' di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosita' delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

2) i casi, comunque motivati ((...)), in cui la capogruppo puo', rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o piu' componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle societa' aderenti al gruppo e le modalita' di esercizio di tali poteri;

3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravita' della violazione;

c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune;

((d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarieta' tra le banche cooperative a mutualita' prevalente)).

4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.

5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione ((, il recesso)) e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.

6. ((Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali)) non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.

((7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, puo' stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilita' del gruppo;

c) le modalita' e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarita' linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitivita' e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalita' mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento:

a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;

c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis)).

8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.


Art. 37-ter

Costituzione del gruppo bancario cooperativo


1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:

a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;

b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre societa' che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneita' del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito ((cooperativo)) stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

4. Il contratto e' trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si da' corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.".

6. All'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.";

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonche' di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di societa' per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 APRILE 2016, N. 49)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 APRILE 2016, N. 49))".

7. All'articolo 150-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, e' inserito il seguente:

"01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.";

b) al comma 1 le parole: ", ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b)," e le parole: "ed in deroga alle previsioni di cui ((all'articolo 150-bis, comma 1))" sono soppresse;

c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.";

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o piu' componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.";

e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.";

f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte ((, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche)) dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.

4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.".

Art. 2


Disposizioni attuative


1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, e' inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il contratto e' concluso entro ((180 giorni)) dall'accertamento previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle societa' contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a) e g), ne' l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice civile.

2. Entro ((180 giorni)) dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo puo' chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari. L'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha per accolta. In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, lettera d), poste a base della delibera, sono comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo abbia in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilita' contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare, garantisca la loro liquidita' e solvibilita'.

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima societa' per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria, purche' la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attivita' bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonche' ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la societa' per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo e' devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di credito cooperativo puo' chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo gia' costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3.

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria.

5. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2-bis


(( (Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo). ))


((1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, e' assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e puo' favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonche' il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attivita' in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente)).

Capo II ((GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS)))

Art. 3


Ambito di applicazione


1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "societa' cedenti", aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo. ((3))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformita' del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 12.



AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 21 novembre 2017 (in G.U. 6/12/2017, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e' esteso fino al 6 settembre 2018".

Art. 4


Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di ((cartolarizzazione)) di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:

a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla societa' cessionaria per un importo non superiore al loro ((valore contabile netto alla data della cessione)) (valore lordo al netto delle rettifiche);

b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i "Titoli") di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;

c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata "junior", non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;

d) possono essere emesse una o piu' classi di Titoli, denominate "mezzanine", che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata "senior" e ((possono essere antergate)) al rimborso del capitale dei Titoli senior;

e) puo' essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attivita' e passivita';

f) puo' essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli ((senior)), l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilita' finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior.

Art. 5


Rating


1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior puo' essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del ((regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,)) e anch'essa non puo' essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade.

2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, puo', in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del ((regolamento (CE) n.)) 1060/2009. In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, e proposta dalla ((societa' cedente)), e' approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating e' a carico della ((societa' cedente)) o della societa' cessionaria.

3. La societa' cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.

((4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e' diverso dalla societa' cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della societa' cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI)).

Art. 6


Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine


1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine presentano le seguenti caratteristiche:

a) la remunerazione e' a tasso variabile;

b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza e' parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attivita' di recupero e incasso dei crediti ceduti;

c) il pagamento degli interessi e' effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.

2. Puo' essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine ((, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior)) ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.

Art. 7


Ordine di priorita' dei pagamenti


1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal ((soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti)) per la propria attivita' di gestione secondo i termini convenuti con la societa' cessionaria, sono ((impiegate)), nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorita':

1) eventuali oneri fiscali;

2) somme dovute ai prestatori di servizi;

3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, ((comma 1,)) lettera f);

4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior;

5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;

6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli senior;

7) ripristino della disponibilita' della linea di credito, qualora utilizzata;

8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli mezzanine (se emessi);

9) rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo rimborso degli stessi;

10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi;

11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior.

((1-bis. Puo' essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli senior)).

Art. 8


Garanzia dello Stato


1. La garanzia dello Stato e' onerosa, puo' essere concessa solo sui Titoli senior e essa diviene efficace solo quando la ((societa' cedente)) abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% piu' 1 dei Titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli junior e, ove emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilita' ((della societa' cedente)) e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai principi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli senior per la loro intera durata.

3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le societa' direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli junior o mezzanine ((emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali e' stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1)).

Art. 9


Corrispettivo della garanzia dello Stato


1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap - CDS ) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o

Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:

i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB-/Baa3/BBB-/BBB L;

ii) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB;

iii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H.

2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating ((indicati al comma 1)), l'emittente sara' escluso dal Paniere CDS.

3. La garanzia e' concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al presente decreto:

a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a meta' mercato (c.d. mid price), o, in assenza, ((come la media dei prezzi giornalieri)) denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);

b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato nella precedente lettera a);

c) il corrispettivo annuo della garanzia e' calcolato sul valore residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed, e' pagato con la stessa modalita' degli interessi dei Titoli senior, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ed e' pari:

i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);

ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);

iii) per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);

d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato di una componente aggiuntiva pari a:

i) 2,70 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto ii) e quella di cui alla lettera c, punto i), per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del terzo anno;

ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto iii) e quella di cui alla lettera c, punto ii), per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, puo' variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformita' delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.

Art. 10


Ammissione alla garanzia


1. La garanzia e' concessa con decreto del ((Ministro dell'economia e delle finanze)) su istanza documentata della ((societa' cedente)) presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11


Escussione della garanzia


1. La garanzia dello Stato puo' essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli senior, ((di concerto)) e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla societa' cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla societa' cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli senior, ((di concerto)) e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.

2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior ((non pagato dalla societa' cessionaria)), senza aggravio di interessi o spese.

3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze e' surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti ((e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior)), al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilita' speciale ((di cui all'articolo 12)).

Art. 12


Risorse finanziarie


1. Per le finalita' di cui al presente Capo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di ((120 milioni di euro)) per l'anno 2016. Tale fondo e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilita' speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonche' agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 13


Norme di attuazione


1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,)) di una societa' a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)), possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.

Art. 13-bis


(( (Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate). ))


((1. All'articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1")).

Capo III DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

Art. 14


((Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalita' da soggetti sottoposti a procedure di crisi))


1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, ((in quanto esclusi)), i contributi percepiti a titolo di liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria di cui ((agli articoli 70 e seguenti)) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ((introdotto)) dal comma 1, e' riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

3. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali e' operata la deduzione di cui al comma 2 e' effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 15


Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un ((ente-ponte))


1. La cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un ((ente-ponte)), di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I beni ricevuti dall'((ente-ponte)) sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'((ente-ponte)) subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attivita' o passivita' oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attivita' immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'((ente-ponte)).

Art. 16


Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie


1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro ((cinque anni)).

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il ((quinquennio)), le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del ((quinquennio)) decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al ((30 giugno 2017)).

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.

5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».

Capo IV ((DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE E DI TUTELA DEL RISPARMIO))

Art. 17


Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese


1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo le parole: «inclusi quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,»;

b) Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-quater e' inserito il seguente:


«Capo II-quinquies

Oicr di credito


Art. 46-bis

Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani


1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.


Art. 46-ter

Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia


1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il FIA UE e' autorizzato dall'autorita' competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;

b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalita' di partecipazione, e' analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;

c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane puo' essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorita' competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non puo' iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia puo' vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.

3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia puo' prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e puo' prevedere altresi' che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.

5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.


Art. 46-quater

Altre disposizioni applicabili


1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.

2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 e' tenuto il gestore del FIA. ».

2. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prima delle parole: «La ritenuta di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attivita' per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

Art. 17-bis


(( (Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi). ))


((1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo")).

Art. 17-ter


(( (Assegni bancari). ))


((1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e' sostituito dal seguente:

"3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti")).

Art. 17-quater


(( (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). ))


(( 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato 'CDP SpA - gestione separata', al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita' che lo alimentano")).

Art. 17-quinquies


(( (Strumenti bancari di pagamento). ))


(( 1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento)).

Art. 18


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2016


MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio

dei ministri


Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Allegato 1


PANIERI CDS


1) Primo Paniere

(utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB-/Baa3/BBB-/BBB L)


UBI BANCA SPA

UNICREDIT SPA

INTESA SANPAOLO SPA

ENEL SPA

ACEA SPA

TELECOM ITALIA SPA

FINMECCANICA SPA

MEDIOBANCA SPA


2) Secondo Paniere

(utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB)


UBI BANCA SPA

MEDIOBANCA SPA

UNICREDIT SPA

INTESA SANPAOLO SPA

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

ENEL SPA

ACEA SPA

ATLANTIA SPA


3) Terzo Paniere

(utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)


UBI BANCA SPA

UNICREDIT SPA

INTESA SANPAOLO SPA

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

ENEL SPA

ACEA SPA

ENI SPA

ATLANTIA SPA

((3))



AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 21 novembre 2017 (in G.U. 6/12/2017, n. 285) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La composizione aggiornata dei panieri e' riportata in allegato. Tale composizione resta ferma per l'intero periodo di cui all'articolo 1".

Si riporta, di seguito, il suindicato allegato:

"Allegato


Panieri CDS


1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB-/Baa3/BBB-/BBB L):

UBI Banca S.p.a.;

Unicredit S.p.a.;

Intesa Sanpaolo Enel S.p.a.;

Acea S.p.a.;

Telecom Italia S.p.a.;

Finmeccanica S.p.a.;

Mediobanca S.p.a.;

2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB):

UBI Banca S.p.a.;

Mediobanca S.p.a.;

Unicredit S.p.a.;

Intesa Sanpaolo S.p.a.;

Assicurazioni Generali S.p.a.;

Enel S.p.a.;

Acea S.p.a.;

Atlantia S.p.a.;

3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H):

Unicredit S.p.a.;

Intesa Sanpaolo S.p.a.;

Assicurazioni Generali S.p.a.;

Enel S.p.a.;

Acea S.p.a.;

Eni S.p.a.;

Atlantia S.p.a."

Allegato 2


Formula di prezzo


(1) Negli anni 1, 2 e 3 viene pagato il CDS di riferimento a 3 anni. Negli anni 4 e 5 viene pagato il CDS di riferimento a 5 anni piu' un premio P3-5y . Negli anni 6 e 7 viene pagato il CDS di riferimento a

7 anni piu' un premio P5-7y . Negli anni successivi viene pagato il

CDS di riferimento a 7 anni.

(2) I premi P3-5y e P5-7y vengono calcolati in base alle due seguenti

ipotesi:

a. L'ammontare residuo della tranche senior garantita diminuisce linearmente fino a 0 su un periodo di 7 anni.

b. Il tasso di sconto applicabile e' 2%.

(3) In base a queste ipotesi, il premio P3-5y e' calcolato in modo

tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno 5 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 5 anni per tutti gli anni dall'1 al 5.

Allo stesso modo, il premio P5-7y e' calcolato in modo tale che il

valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno 7 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 7 anni per tutti gli anni dall'1 al 7.

(4) Dunque, i premi applicabili sono calcolati

a. Per gli anni 4 e 5:

P3-5y = 2.70 volte (Spread CDS 5 anni - Spread CDS 3 anni)

b. Per gli anni 6 e 7:

P5-7y = 8.98 volte (Spread CDS 7 anni - Spread CDS 5 anni)

(5) I fattori 2.70 e 8.98 nelle due formule di cui sopra sono costanti e fissi per l'intera durata dello schema, ma dipendono dalle ipotesi (a) e (b) fonnulate nel punto (2). Ne e' mostrata la derivazione matematica di seguito.

(6) I flussi di cassa da pagare alla fine di ogni periodo di pagamento degli interessi sono calcolati in base al tasso applicabile ciascun anno secondo quanto definito nel punto (1), applicato all'ammontare della tranche senior effettivamente in essere all'inizio di ogni periodo di pagamento degli interessi.


Derivazione

(7) Secondo quanto ((previsto)) al punto (3) di cui sopra, si puo' delineare la seguente equazione:


5

∑ CDS5y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )

i=5


3

= ∑ CDS3y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) +

i=1


5

∑ (CDS5y + P3-5y ) ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )

i=4


Dove CDS3y e CDS5y corrispondono agli spread CDS di riferimento a 3 e

5 anni, F(ti ) corrisponde alla funzione dei recuperi cumulati,

espressa in base all'ammontare in essere della tranche senior al tempo ti , DF(ti ) consiste nel fattore di sconto applicabile al

tempo ti , e P3-5y corrisponde al premio applicabile negli anni 4 e

5.

(8) Questa equazione puo' essere risolta facilmente per il valore del premio P3-5y :


3

P3-5y = (CDS5y - CDS3y ) ∗ ∑ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) /

i=1

5

∑ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )

i=4


(9) Lo stesso tipo di calcolo puo' essere fatto per i premi applicabili negli anni 6 e 7:


7

∑ CDS7y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )

i=1


5

= ∑ CDS5y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) +

i=1


7

∑ (CDS7y + P5-7y ) ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )

i=6


5

P5-7y = (CDS7y - CDS5y ) ∗ ∑ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) /

i=1

7

∑ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )

i=6


(10) Secondo le ipotesi del punto (2), le espressioni delle funzioni F(ti ) e DF(ti ) sono date da:


F(ti ) = 7 - ti / 7 (decremento lineare su 7 anni)


DF(ti ) = 1 / (1 + r)ti (fattore di sconto al tasso r)


(11) Sostituendo queste espressioni delle funzioni nelle equazioni ((dei punti (8) e (9) )) e, secondo le ipotesi del punto (2), utilizzando un tasso di sconto al 2%, e' possibile calcolare i valori di P3-5y e P5-7y :


P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2 ) /

(7 + 4r) ∗ (CDS5y - CDS3y ) = 2.70 ∗ (CDS5y - CDS3y )


P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 ) /

(3+2r) ∗ (CDS7y - CDS5y ) = 8.98 ∗ (CDS7y - CDS5y )


Parte di provvedimento in formato grafico