Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo XIII

Libro III - Titolo XIII - Del mandato (Artt. 1984-2010)

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TITOLO XIII.

Del Mandato.

CAPO I.

Della Natura e della Forma del Mandato.

1984. Il mandato o procura è un atto con cui una persona attribuisce ad un’altra la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome.

Il contratto non è perfetto che coll’accettazione del mandatario.

Leg. 1, in pr. ff. de procuratoribus; l. 1, in pr. ff. mandati.

1985. Il mandato può farsi o per atto pubblico, o per scrittura privata, od anche per lettera. Può eziandio farsi verbalmente; ma non è ammessa la prova testimoniale che in conformità del titolo dei Contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere. [p. 418 modifica] L’accettazione del mandato può essere tacita, o risultare dall’esecuzione che ne ha data il mandatario.

Leg. 2, ff. de obligationibus et actionibus; leg. 1, §. 1 et 2, ff. mandati.

1986. Il mandato è gratuito, quando non vi sia patto in contrario.

Leg. 1, §. 4, l. 6, in pr. ff. mandati. — Instit. §. 13, de mandato.

1987. Il mandato è o speciale e per un affare, o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

Leg. 1, §. 1, ff. de procuratoribus.

1988. Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti di dominio, il mandato deve essere espresso.

Leg. 63, ff. de procuratoribus, leg. 60, ff. tit. eod.; leg. 16, cod. eod.

1989. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti del suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri.

Leg. 5, in pr., l. 41, ff. mandati. — Instit. §. 8, de mandato.

1990. Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatarj, ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e contro la donna maritata che abbia accettato il mandato senza l’autorizzazione del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo del Contratto di matrimonio, e dei Diritti rispettivi dei conjugi.

Leg. 3, § .11, l. 4, l. 23, ff. de minoribus. [p. 419 modifica]

CAPO II.

Delle Obbligazioni del Mandatario.

1991. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è responsabile per i danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

È parimente tenuto a terminare l’affare già incominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

Leg. 22, §. 11, l. 4, §. 1, l. 8, §. 10, l. 27, §. 2, ff. mandati; l. 16, cod. eod. tit. — Instit. §. 11, de mandato.

1992. Il mandatario è responsabile non solamente per il dolo, ma anche per le colpe commesse nell’esecuzione del mandato.

Tale responsabilità però riguardo alle colpe è applicata meno rigorosamente a quello, il di cui mandato è gratuito, che non sia a colui che riceve una mercede.

Leg. 11, l. 13, cod. mandati: leg. 8, §. 10, ff. eod. tit.; l. 23, ff. de regulis juris; l. 12, §. 10, ff. mandati.

1993. Qualunque mandatario deve render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura; quand’anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

Leg. 20, in pr.; l. 10, §. 8, ff. mandati.

1194. Il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nella sua incombenza;

1.° Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

2.° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella che ha eletto era notoriamente incapace o insolvibile.

In tutti i casi, può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario. [p. 420 modifica] Leg. 21, §. 3, l. 28, ff. de negotiis gestis; leg. 4, cod. eod. tit.; l. 8, §. 3, ff. mandati.

1995. Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatarj, non vi ha solidarietà fra essi che in quanto è stata espressa.

Leg. 59, §. 3, ff. mandati. — Novell. 99, cap. 1. — Authentic. hoc ita, cod. de duobus reis stipulandi. — Leg. 60, §. 2, ff. mandati.

1996. Il mandatario deve corrispondere gl’interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso, dalla data del fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto in debito, dal giorno in cui fu costituito in mora.

Leg. 10, §. 3, ff. mandati.

1997. Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a garantire per quello che si è operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

CAPO III.

Delle Obbligazioni del Mandante.

1998. Il mandante è tenuto ad eseguire l’obbligazioni contratte dal mandatario a norma delle facoltà che gli sono state accordate.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agito oltre tale facoltà, se non in quanto egli l’abbia espressamente o tacitamente ratificato.

1999. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatte per l’esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede se è stata promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi dal corrispondere il detto rimborso e pagamento, ancorchè l’affare non fosse riuscito, nè può far ridurre l’ammontare delle spese ed anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori. [p. 421 modifica] Leg. 10, §. 9, 10 et 11, leg. 12, §. 9, l. 27, §. 4, l. 56, §.4, ff. mandati; l. 4 et l. 20, §. unic. cod. mandati.

2000. Il mandante deve parimente indennizzare il mandatario delle perdite da questo sofferte all’occasione delle assunte incombenze, quando non gli sia imputabile colpa alcuna.

Leg. 26, §. 6, ff. mandati; l. 61, §. 5, ff. de furtis.

2001. Il mandante deve corrispondere al mandatario gl’interessi delle somme da lui anticipate, dal giorno del comprovato pagamento delle medesime.

Leg. 19, §. 4, ff. de negotiis gestis; l. 18, cod. eod. tit. l. 57, §. de usuris.

2002. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidariamente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

Leg. 59, §. 3, ff. mandati.

CAPO IV.

Delle Diverse maniere colle quali si estingue il Mandato.

2003. Il mandato si estingue,

Per la revoca della procura,

Per la rinuncia del mandatario,

Per la morte naturale o civile, per l’interdizione o per la prossima decozione, tanto del mandante, che del mandatario.

Leg. 12, §. 16; l. 22, §. 11, leg. 26, in pr. ff. mandati: l. 15, cod. eod. tit.

2004. Il mandante può quando vuole revocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli la scrittura privata in cui è contenuta, o l’originale della procura, se fu spedita in minuta, o la copia, se è stata conservata la minuta.

Leg. 12, §. 16, ff. mandati.

2005. La revoca della procura notificata soltanto [p. 422 modifica]al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali ignorando la revoca stessa hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

Leg. 12, §. 6, ff. mandati.

2006. La costituzione d’un nuovo procuratore per lo stesso affare, produce la revoca del primo, dal giorno in cui fu a questo notificata.

Leg. 31, §. 2, ff. de procuratoribus.

2007. Il mandatario può rinunciare al mandato, notificando al mandante la sua rinuncia.

Ciò non ostante, se tale rinuncia pregiudica il mandante, dovrà essere indennizzato dal mandatario, eccetto che questi sia nell’impossibilità di continuare nell’esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

Leg. 22, §. 11, l. 23, l. 24, l. 25, ff. mandati.

2008. È valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato.

Leg. 29, in pr. ff. mandati.

2009. Nei premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo ai terzi che sono in buona fede.

Leg. 26, §. 1, ff. mandati; l. 77, §. 6, ff. de legatis 2.°

L. 19, §. 3, de donationibus; l. 58, in pr., ff. mandati.

2010. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi devono darne l’avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l’interesse di questo.

Argum. ex l. 40, ff. pro socio.