Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo X

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TITOLO X.

Dell’Imprestito.

1874. L’imprestito è di due specie;

Quello delle cose, di cui si può far uso senza consumarle,

E quello delle cose che si consumano con l’uso.

La prima specie si chiama imprestito ad uso, ossia commodato.

La seconda si chiama imprestito per consumo, o mutuo.

L. 2, ff. de rebus creditis.


CAPO I.

Dell’Imprestito ad uso, ossia Commodato.


Sezione I.

Della natura dell’Imprestito ad uso.

1875. L’imprestito ad uso, ossia commodato, è un contratto, per cui una delle parti consegna all’altra una cosa, perchè se ne serva, coll’obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sarà servito.

Leg. 1, §. 1, l. 3, §. 4 et l. 4, ff. commodati.

1876. Il commodato è essenzialmente gratuito.

Institut. lib. 3, tit. 15, §. 2, in fin. — Leg. 5, §. 2, ff. commodati.

1877. Il commodante ritiene la proprietà della cosa imprestata.

Leg. 2, in pr., et §. 3, ff. de rebus creditis; l. 8 et l. 9, ff. commodati.

1878. Tutto ciò che è in commercio, e che non si consuma con l’uso può essere l’oggetto di questo contratto.

Leg. 3, §. 6, ff. commodati.

1879. Le obbligazioni che si contraggono in forza del commodato, passano negli eredi del commodante, e del commodatario.

Se però l’imprestito è stato fatto a contemplazione del commodatario, ed a lui solo personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa imprestata.

Leg. 3, §. 3, l. 17, §. 2, ff. commodati; l. 3, cod. de commodato.


Sezione II.

Delle Obbligazioni del Commodatario.

1880. Il commodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata: non può servirsene che per l’uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena della rifusione dei danni ed interessi, ove siavi luogo.

Institut. lib. 3, tit. 15, §. 2; l. 1, §. 4, ff. de obligationibus et actionibus. — Leg. 5, §. 2 et 5, ff. commod.

1881. Se il commodatario impiega la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà responsabile della perdita accaduta, anche per caso fortuito.

Leg. 5, §. 7 et 8; l. 18, in pr., ff.commodati. — Leg. 1, §. 4 et 14, ff. de obligationibus et actionibus.

1882. Se la cosa imprestata perisce per un caso fortuito, a cui il commodatario l’avrebbe potuta sottrarre surrogando la propria, o se non potendo salvare che una delle due ha preferita la propria, egli è responsabile per la perdita dell’altra.

Leg. 5, §. 4, ff. commodati; leg. 1, cod. de commodato.

1883. Se la cosa è stata stimata al tempo del prestito, la perdita ancorchè succeda per caso fortuito è a carico del commodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario.

Leg. 1, §. 1, ff. de æstimatoria actione; l. 5, §. 3, ff. commodati.

1884. Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell’uso, per cui fu data ad imprestito, e senza colpa del commodatario, non è questi tenuto per il deterioramento.

Leg. 10, in pr., l. 23, ff. commodati.

1885. Il commodatario non può ritenere la cosa imprestata in compensazione di ciò che il commodante gli deve.

Leg. 4, cod. de commodato. — V. l. 18, §. 2, ff. commod.; l. 15, §. 2 et l. 59, ff. de furt.; l. 20, ff. de adquirend. vel amittenda posses.

1886. Se il commodatario ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa commodata, non potrà ripeterla.

Leg. 18, §. 2, ff. commodati.

1887. Se più persone hanno unitamente presa ad imprestito la stessa cosa, ne sono solidariamente responsabili al commodante.

Leg. 15, ff. de tutelæ et rationibus distrahendis; l. 5, §. 15, l. 21, §. 1, ff. commodati.


Sezione III.

Delle Obbligazioni del commodante.

1888. Il commodante non può ripigliare la cosa data ad imprestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all’uso per cui fu imprestata.

Leg. 17, §. 3, ff. commodati.

1889. Nondimeno, se durante il detto termine, o prima che abbia cessato il bisogno del commodatario, sopravviene al commodante un’urgente impreveduta necessità di valersi della cosa, può il giudice secondo le circostanze obbligare il commodatario a restituirla.

1890. Se durante l’imprestito è stato obbligato il commodatario per conservare la cosa, ad incontrare qualche spesa straordinaria, di necessità, e urgente in modo da non poterne prevenire il commodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso.

Leg. 13, §. 2, ff. commodati.

1891. Quando la cosa commodata sia tanto difettosa che possa recar pregiudizio a colui che se ne serve, il commodante è tenuto per il danno, se conoscendone i difetti non ne ha avvertito il commodatario.

Leg. 18, §. 3 et l. 22, ff. commodati.


CAPO II.

Dell’imprestito di consumazione, ossia Mutuo.


Sezione I.

Della Natura del Mutuo.

1892. Il mutuo è un contratto per cui uno dei contraenti consegna all’altro una data quantità di cose, le quali coll’uso si consumano, coll’obbligo a quest’ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità.

Leg. 2, §. 1 et 2, ff. de rebus creditis.

1893. In forza del mutuo, il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto.

Leg. 2, §. 2, ff. de rebus creditis; l. [?], §. 4, ff. de obligationibus et actionibus.

1894. Non possono darsi a mutuo cose, le quali, benchè della medesima specie, sono però diverse nell’individuo, come sono gli animali: in tal caso il contratto non è che commodato.

Leg. 2, §. 1 et 3, ff. de rebus creditis.

1895. L’obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento, o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

Argum. ex leg. 1, in pr., ff. de contrahenda emptione; l. 94, §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus.

1896. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, se il prestito fu fatto in verghe metalliche.

1897. Se furono prestate verghe metalliche o derrate, qualunque sia l’aumento, o la diminuzione del loro prezzo, il debitore deve in ogni caso restituire la stessa qualità e quantità, e nulla più.

Leg. 2, l. 3, ff. de rebus creditis.


Sezione II.

Delle obbligazioni del Mutuante.

1898. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa responsabilità stabilita coll’articolo 1891 per il commodato.

L. 18, §. 3, ff. commodati.

1899. Il mutuante non può ridomandare le cose prestate prima del termine convenuto.

Argum. ex l. 17, §. 3, ff. commodati.

1900. Non essendosi fissato il termine alla restituzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

1901. Essendosi soltanto convenuto che il mutuatario paghi quando gli sarà possibile, o quando ne avrà i mezzi, il giudice gli prescriverà un termine al pagamento a norma delle circostanze.


Sezione III.

Delle Obbligazioni del Mutuatario.

1902. Il mutuatario è obbligato di restituire le cose ad esso date in mutuo, nella quantità e qualità, ed al tempo convenuto.

L. 3, ff. de rebus creditis.

1903. Se si trova nella impossibilità di soddisfarvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo, od al luogo in cui doveva a termini della convenzione farsi la restituzione della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto l’imprestito.

L. 22, ff. de rebus creditis.

1904. Se il mut[u]atario non restituisce le cose imprestate o il loro valore nel termine convenuto, deve corrispondere l’interesse dal giorno della domanda giudiziale.


CAPO III.

Del mutuo ad Interesse.

1905. È permessa la stipulazione degl’interessi nel semplice mutuo di danaro, e di derrate o di altre cose mobiliari.

1906. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul capitale.

L. 26, in pr., ff. de condictione indebiti; l. 102, §. 1, ff. de solutionib. et liberationib. — L. 18, cod. de usur.

1907. L’interesse è legale o convenzionale. L’interesse legale è fissato dalla legge. L’interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge ogni qualvolta la legge non lo proibisce.

La misura dell’interesse convenzionale deve essere determinata in iscritto.

1908. La quietanza per il capitale rilasciata senza riserva degl’interessi, ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione.

1909. Si può stipulare un interesse mediante un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere.

In questo caso il mutuo si denomina stabilimento di rendita.

1910. Tale rendita può costituirsi in due maniere, in perpetuo o in vita.

1911. La rendita costituita in perpetuo è essenzialmente redimibile.

Possono soltanto le parti convenire che non si redimerà la rendita prima d’un termine, il quale non potrà eccedere dieci anni, ovvero senza che siane anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esso determinato.

1912. Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto alla redenzione,

1.° Se cessa dall’adempire i suoi obblighi pel corso di due anni.

2.° Se tralascia di dare al creditore le cauzioni promesse nel contratto.

1913. È pure ripetibile il capitale di una rendita costituita in perpetuo nel caso di fallimento o di prossima decozione del debitore.

1914. Le regole concernenti le rendite vitalizie sono determinate nel titolo dei Contratti di sorte.