Codice cavalleresco italiano/Libro V/Capitolo III

Armi e munizioni; loro esame

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III.

Armi e munizioni - Loro esame.

ART. 439.

Le armi e le munizioni sono procurate dai testimoni dell’offeso.

ART. 440.

Le armi, in numero di due paia, devono essere eguali fra di loro (art. 243 del Codice penale) e sconosciute ai due primi.

ART. 441.

Nel dubbio che le armi sieno conosciute dai primi, i rappresentanti esigeranno da questi il giuramento che non conoscono le armi scelte per lo scontro.

Nota. — La conoscenza delle armi arreca vantaggi straordinari; il tiratore, conoscendone la resistenza dello scatto, la deviazione e la derivazione, può facilmente correggere la mira e colpire giusto nel bersaglio.

ART. 442.

Benchè contrario al più elementare principio cavalleresco, pure, in via affatto eccezionale, si concede all’offeso con percossa, o ferita, il diritto di servirsi delle proprie armi. In tal caso i padrini della parte lesa devono presentare le pistole prima alla parte avversaria, perchè ne scelga una, e l’altra al loro cliente. [p. 249 modifica]

ART. 443.

L’offensore, dal canto suo, può non acconsentire che il duello abbia luogo con armi conosciute dall’avversario.

ART. 444.

Permettendo ai duellanti di combattere con l’arma propria, non è necessario che le pistole appartengano allo stesso paio; in tal caso si tollera, fra le due canne della stessa boccatura, una differenza di lunghezza non eccedente i tre centimetri.

ART. 445.

Accordando ai combattenti la facoltà di servirsi delle proprie armi, resta stabilito:

a) i testimoni determinano la misura della carica (De Rosis, VII, 5°);

b) ciascuno dei combattenti carica la propria arma in presenza dei quattro testimoni;

c) la facoltà di caricare da loro stessi le armi non si accorda ai duellanti, se le armi sono conosciute ai combattenti.

ART. 446.

Scelte le armi, vengono presentate ai testimoni dell’avversario per essere sottoposte al seguente esame:

a) si constaterà che sieno eguali nel peso, nella forma, nella boccatura e nella lunghezza della canna (De Rosis, VII, 2°);

b) è vietato, anche se concordi le parti, che le pareti interne delle canne sieno rigate; [p. 250 modifica]

Nota. — Duellando con armi rigate, i testimoni si assumono una responsabilità grave di fronte alla Legge, la quale appunto proibisce la rigatura delle armi (articolo 243 del Codice penale).

La rigatura aumenta straordinariamente la giustezza di tiro, e sbavando la superficie del proiettile, le ferite che ne derivano assumono un carattere di gravezza loro speciale.

c) il mirino dovrà essere fisso e ben disposto sull’asse della canna e non ad anello mobile;

d) gli acciarini delle pistole non devono avere uno scatto troppo facile nè troppo duro.

Nota. — In ambedue i casi si manifesteranno inconvenienti. Nel primo, il colpo potrebbe partire prima che il tiratore avesse diretto la linea di mira sull’avversario; nel secondo, dovendo fare uno sforzo coll’indice per produrre lo scatto, il colpo colpirebbe facilmente nel vuoto, prolungando in tal guisa l’ansia dei combattenti.

ART. 447.

Le pistole a doppio scatto (double-détente) non si devono adoperare, come pure devono escludersi quelle di precisione, perchè il loro uso aggrava la responsabilità penale dei duellanti (art. 243 Cod. pen.).

ART. 448.

Le canne delle armi devono essere accuratamente pulite nell’interno; i luminelli non otturati, e il meccanismo deve presentare una eguale facilità di scatto.

ART. 449.

Le munizioni sono provvedute dalla parte lesa; e [p. 251 modifica]prima di recarsi sul luogo dello scontro devono esse pure subire un attento esame da parte dei testimoni.

Nota. — La polvere dovrà essere di qualità eccellente. Per constatare l’ottima qualità della polvere basta bruciarne un misurino sopra un foglio di carta bianca; bruciata, non deve lasciare residuo alcuno.

ART. 450.

Le palle devono essere del giusto calibro delle armi per evitare gli sbattimenti durante lo sparo, e quindi l’irregolarità di tiro. Devono avere tutte lo stesso peso; e la superficie loro non dovrà presentare sbavature di sorta, e perciò dovranno essere ben fuse e senza fori apparenti od otturati con la cera.

ART. 451.

Le capsule devono adattarsi bene ai luminelli, ed essere di buona qualità.

Nota. — È bene provvederne un certo numero di fabbriche diverse, e provarne alcune prima di dare la preferenza a quelle di una piuttosto che di un’altra marca. Così operando sarà facile evitare molti colpi mancati (ratés).

ART. 452.

Dopo l’esame delle armi e delle munizioni si proveranno le pistole, caricandole con sola polvere e sparando un colpo in aria.

ART. 453.

Compiuto l’accurato esame delle armi e delle munizioni, nonchè l’esperimento, di cui all’art. 452, si [p. 252 modifica]ripuliranno accuratamente le canne e i luminelli; e poi, le pistole, le munizioni, i misurini per la polvere e i relativi accessori saranno diligentemente riposti in una cassetta chiusa con chiave e con suggelli.

ART. 454.

La cassetta resterà presso la parte offesa che ne avrà cura speciale, acciocchè le munizioni non prendano umido, e la chiave con il suggello presso la controparte.