Codice cavalleresco italiano/Libro V/Capitolo II

Delle distanze

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II.

Delle distanze.

ART. 434.

La distanza che separa i tiratori nei duelli a pistola non può essere mai inferiore ai 12 metri, ossia a sedici passi1.

ART. 435.

Non deve parimenti eccedere i 22 metri nei duelli da piè fermo con fuoco a comando; nè scendere al disotto di metri 18 negli scontri da piè fermo, mirando.

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ART. 436.

Nei duelli con avanzata la distanza primitiva tra i duellanti non sarà mai inferiore a 22 metri, e con le avanzate non potrà ridursi mai a meno di 12 m.

Nota. — Fino da questo momento, mentre riconosciamo razionale il duello da piè fermo con tiro a comando o mirando, ci dichiariamo formalmente contrari ai duelli con avanzata, che costituiscono una complicazione inutile, una volta che lo spazio per la marcia dev’essere aggiunto alla distanza normale, per essere poi percorso nei periodi successivi dai combattenti.

Le avanzate sono, a nostro parere, una raffinatezza di crudeltà, perchè prolungano inutilmente lo scontro, senza arrecare alcun utile risultato, essendo stabilito che non è dignitoso, e perciò non lecito, di lasciare il campo senza spargimento di sangue.

ART. 437.

Qualora i testimoni non fossero d’accordo sulle distanze, la differenza tra le distanze proposte sarà divisa in metà.

ART. 438.

Se i rappresentanti di una parte proponessero distanze inferiori a quelle prescritte dai codici cavallereschi e dal Codice penale (art. 233), se ne farà verbale e non avrà più luogo il duello.

Note

  1. Il passo regolamentare è di metri 0,75. Qui ricordasi che l’articolo 243 del Codice penale è molto esplicito sulla questione delle distanze.