Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli
IncludiIntestazione
5 maggio 2009
75%
Diritto
<dc:title> Accordo sullo Spazio Economico Europeo </dc:title>
<dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator>
<dc:date>1994</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights>
<dc:rights>GFDL</dc:rights>
<dc:relation></dc:relation>
<dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Accordo_sullo_Spazio_Economico_Europeo_-_Trattato,_Porto,_2_maggio_1992/Protocolli/5&oldid=-</dc:identifier>
<dc:revisiondatestamp>20110314215151</dc:revisiondatestamp>
//it.wikisource.org/w/index.php?title=Accordo_sullo_Spazio_Economico_Europeo_-_Trattato,_Porto,_2_maggio_1992/Protocolli/5&oldid=-
20110314215151
Accordo sullo Spazio Economico Europeo Governo italiano1994
- 1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente protocollo, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere temporaneamente i dazi doganali di carattere fiscale sui prodotti che rientrano nelle voci di tariffa elencate nella tabella allegata, purché osservino le condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo. I dazi doganali delle voci di tariffa 0901 e ex 2101 sono aboliti il 31 dicembre 1996 al più tardi.
- 2. Qualora in Liechtenstein o in Svizzera si inizi a produrre un prodotto simile a uno di quelli elencati nella tabella, il dazio doganale di carattere fiscale cui è soggetto questo prodotto deve essere abolito.
- 3. Il Comitato misto SEE esamina la situazione prima della fine del 1996.
>SPAZIO PER TABELLA>