Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/35
![]() |
Questo testo è completo. | ![]() |
◄ | Protocolli |
Considerando che il presente accordo è inteso a realizzare uno Spazio economico europeo omogeneo, fondato su norme comuni, senza che le Parti contraenti siano tenute a trasferire poteri legislativi a qualsiasi istituzione dello Spazio economico europeo;
e considerando che tale obiettivo dovrà essere pertanto conseguito mediante procedure nazionali,
- Articolo unico
- Per i casi di eventuale conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative, gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad introdurre, se del caso, una disposizione ai sensi della quale in tali casi prevalgono le norme SEE.