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c) Che il digiuno senza l’obbligo dell’astinenza dalle carni devesi osservare tutti gli altri giorni della quaresima, eccettuate le domeniche. Si noti che l’uso delle carni per le persone obbligate al digiuno è permesso nel solo pranzo: e che nello stesso pasto, principale o piccola refezione che sia, è proibita la promiscuità dei cibi di carne e pesce; e ciò tanto per chi è obbligato quanto per chi non è obbligato al digiuno in tutti i giorni della quaresima, comprese le domeniche. Ho detto che è proibita la promiscuità di cibi di carne e pesce; poichè per la tranquillità dei fedeli è bene si sappia che la proibizioue di unire nello stesso pasto carne e pesce si riferisce al cibo e non al condimento; sicchè chi mangia pesce non è proibito di servirsi nello stesso pasto di condimenti di carne in quei giorni che questi sono permessi: e chi mangia carne, quando è permesso, può usare condimenti di pesce nel medesimo pasto.

III. Precetto pasquale. Il tempo utile per compiere il precetto pasquale per legge generale è stabilito dalla Domenica delle Palme alla Domenica in Albis. Se i RR. Parrochi però, per comodo dei fedeli, crederanno di anticipare o posticipare l’adempimento di questo precetto ne facciano demanda chè sono munito a ciò delle debite facoltà dalla Santa Sede.

IV. Breviario Romano. E’ noto che il Santo Padre Pio X con la Costituzione Apostolica, Divino afflatu, del 1. Novembre 1911, ha ordinato una riforma notevole nel Salterio del Breviario. Fin d’ora l’uso di questo Salterio riformato è facoltativo ed incomincerà ad essere obbligatorio per tutti coloro, che sono tenuti a recitare l’ufficio divino col 1. Gennaio 1913. Solo l’ufficio dei morti il 2 Novembre di quest’anno stesso si dovrà recitare secondo l’appendice del nuovo Salterio. E’ cosa opportuna ed utilissima che ogni Sacerdote si procuri per tempo il nuovo Salterio per leggervi attentamente il