Capitolato della strada ferrata Centrale italiana

Stato Pontificio/Granducato di Toscana/Impero Austriaco/Ducato di Modena/Ducato di Parma

1856 Indice:Capitolato della strada ferrata Centrale italiana.djvu ferrovie diritto Capitolato della strada ferrata Centrale italiana. Intestazione 30 luglio 2012 100% ferrovie


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Capitolato della strada ferrata
Centrale italiana.


PARTE I.


Parte relativa alla costruzione.


Art. 1. L’andamento e direzione generale della strada ferrata centrale Italiana sarà mantenuto in base di quanto aveva in addietro stabilito con apposite approvazioni dei rispettivi Governi la Commissione internazionale, quando non trattisi di un evidente vantaggio di condizioni, il quale ne renda apprezzabile presso la Commissione suddetta le coerenti proposte di cambiamento. Saranno sottomesse all’approvazione della Commissione la collocazione delle sue stazioni e dei principali suoi ponti, l’esecuzione dell’intera opera e delle officine.

Art. 2. In tutta la estensione della strada, meno il passo dell’Appennino, le curve dovranno essere amplissime nè avere in alcun caso un raggio minore i metri 500. Nell’Appennino, e quando siavene l’assoluta necessità il minimo raggio potrà essere di 300 metri. Quanto allo sviluppo altimetrico si procurerà di ottenere le livellette, ossia le inclinazioni dei varj tronchi di strada, più convenienti, e per quanto sia possibile orizzontali, nè si ammetteranno mai pendenze maggiori di 1/200. Solamente nello sviluppo della strada nell’Appennino potrà adottarsi la pendenza fino all’uno in quaranta; e qualora avvenga che dietro accurati studj i Concessionarj credessero proporre anche una più forte pendenza, il progetto sarà presentato alla Commissione internazionale. Se al personale tecnico della detta Commissione il progetto incontrasse delle opposizioni, il relativo giudizio sarà rimesso alla decisione dell’I.R. Direzione centrale per la costruzione delle strade ferrate in Vienna.

Questa Direzione dovrà decidere se l’aumento di pendenza, e il risparmio da ottenersi con questo mezzo nella costruzione delle opere siano compatibili con un servizio regolare nell’esercizio della strada.

Art. 3. L’inclinazione delle scarpe sarà generalmente dell’uno e dell’uno e mezzo di base per uno di altezza, secondo la natura dei terreni e l’elevazione del piano stradale. Nei tratti in roccia, l’inclinazione dei cavamenti sarà stabilita secondo la natura della roccia stessa.

Art. 4. Il ponte sul Po presso Borgoforte non meno che tutti gli altri ponti di maggiore o minore luce, viadotti e chiaviche saranno solidamente costruiti in opera muraria, o in ferro fuso o battuto. Il legname non vi sarà ammesso che nelle opere accessorie.
Ciò intendesi applicato in genere a qualunque manufatto attinente alla strada, salvo di accogliersi i progetti giustificabili da circostanze eccezionali.

Art. 5. Le stazioni a qualunque classe appartengano, le officine i magazzini, le casetta da guardiano ed ogni altra opera attenente alla strada dovranno essere costruite in perfetta regola d’arte in opere stabili e murarie, e colla maggior solidità; soddisferanno non solo al bisogno dell’esercizio presumibile ma anche al decoro dell’impresa e della città e luoghi cui sono annessi; ciò nonostante potranno essere di semplice architettura.

Art. 6. Le stazioni dovranno essere provviste dei necessarj scambi, piatteforme, rifornitori ed altri attrezzi, e di tutto ciò che occorre al ben regolato servizio della strada, come pure non dovranno mancare i locali per il carico e scarico delle merci, per i servizj doganali, sanitarj, di polizia, ed infine per tutto quanto risguarda un perfetto servizio.

Art. 7. Tutta la strada sarà munita in un numero che prossimamente corrisponda a quello de’ chilometri di sua lunghezza, di caselle in muramento per uso de’ guardiani, composte di camera, cucina e piccolo magazzino. La loro distanza rispettiva sarà maggiore o minore a seconda delle circostanze.

Art. 8. Saranno apposte lungo tutto il piano stradale colonnette di chilometro in chilometro, come suole generalmente praticarsi lungo le strade ferrate. [p. 621 modifica] Art. 9. Ove occorrerà di attraversare o costeggiare colla strada ferrata fiumi, torrenti, canali di irrigazione e navigabili e scoli d’acqua, i concessionarj devono procurare che non sia recato danno al loro corso, nè ai fondi adjacenti, onde evitare giusti reclami per parte dei rispettivi possessori, come devono ristabilire ed assicurare a tutte loro spese quegli alvei che fossero stati tagliati, trattenuti o modificati, e rimanere risponsabili interamente di tutti i suddetti danni derivati dall’inosservanza del presente patto.

Gli acquedotti che per si fatto oggetto occorresse costruire sotto le strade pubbliche e sotto la strada ferrata saranno di ferro o di opera muraria.

Art. 10. Ovunque la strada ferrata attraverserà strade ordinarie in piano, dovranno eseguirsi le convenienti opere ed apporsi i necessarj cancelli colle guardie incaricate di aprirli e chiuderli secondo il bisogno.

E allorquando la strada ferrata sia più elevata delle strade ordinarie da essa traversate e queste debbano esser rialzate, non ai dovrà mai dare alle montate di unione una pendenza maggiore del 5 per cento, restando sempre tutte le spese a ciò necessarie a carico della Società. Ben inteso che per la classificazione delle strade pubbliche cui applicare la presente disposizione si seguirà il praticato in simili casi nel Regno Lombardo Veneto.

Dipenderà dalla Commissione l’approvare quegli allacciamenti che in alcune località, dove le strade da attraversare fossero molto frequenti, potrebbero operarsi senza sensibili allungamenti di cammino e senza grave incomodo e danno degli utenti delle strade stesse.

Art. 11. La separazione della strada ferrata dai fondi adjacenti sarà fatta secondo le diverse località per mezzo di muri, e steccati, o siepi, o fosse arginate. Le fosse dovranno avere almeno la profondità di un metro, e quando ciò non sia praticabile, dovrà oltre la fossa essere posta una siepe od uno steccato.

Art. 12. Quando nel costruire la strada ferrata si arrechi impedimento al sicuro e comodo transito per le altre strade ordinarie che essa avvicina o attraversa, dovranno essere presi a cura e spese della Società i necessari provvedimenti, come passi provvisori, ripari od altro.

Art. 13. Nella costruttura delle gallerie sotterranee, dove occorrono pozzi per dar loro aria, questi non dovranno aver l’apertura sopra alcuna pubblica via, e saranno alla loro bocca superiore contornati di un muro di due metri di altezza, e secondo i casi anche coperti con rete metallica.

Art. 14. Laddove abbisogni cavar terra dai fondi adjacenti per istabilire in riempimento il piano stradale, l’estrazione della terra necessaria a quest’oggetto non che alla formazione degli argini e di ogni altro qualsiasi ripieno della strada ferrata e sue dipendenze, dovrà essere fatta con regolarità, tanto per rendere possibilmente minore il danno dell’agricoltura, quanto per non dar luogo a ristagni d’acque con pregiudizio della salubrità dell’aria.

Dove siffatti ristagni si verificassero inevitabili, la Società dovrà eseguire a proprio carico tutti i lavori atti a rimuoverli, prevj gli opportuni concerti con la Commissione.

Art. 15. Il piano stradale, compreso i ponti, sarà formato per due binari in tutta la strada in pianura e fino al piede dell’Appennino.

Quanto al ponte sul Po presso Borgoforte la determinazione della formazione per semplice o doppio binario sarà rimessa all’approvazione del progetto. Ma nell’Appennino sarà costruito il piano stradale per un solo binario tranne in quei luoghi ove occorreranno sviamenti. La larghezza del piano stradale a due binari sarà di otto metri da ciglio a ciglio, e quella per un binario solo sarà di cinque metri. La distanza fra l’una e l’altra guida di ferro è stabilita da metri 1,43 a metri 1,45 per accordarsi colle larghezze delle carreggiate nelle strade esistenti.

Art. 16. L’armamento del piano stradale consisterà in un abbondante letto di ghiaia disposta orizzontalmente, nella quale verranno collocate le traverse di rovere, di castagno, di larice o di pino, con sovrapposte le guide di ferro. Il peso di questo guida non sarà minore di chilogrammi 25 per metro corrente per la pianura, nè di chilogrammi 30 per le pendenze eccedenti il 1/200.

Rispetto poi all’armamento in genere la Società concessionaria sarà in libertà di proporre qualunque altro sistema, purchè corrisponda agli ultimi progressi dell’arte, e che sia stato esperimentato per buono, e la Commissione ne farà soggetto di opportuno esame per decidere se sia da adottare.

Art. 17. Per la prima attivazione tanto dei tronchi parziali che dell’intera linea la Società concessionaria non è obbligata a fornire la strada armata se non che di un solo binario corredandolo per altro degli sviamenti, scambj, piatteforme ed altri mezzi necessari al pronto e sicuro esercizio della strada ferrata, tanto nelle stazioni di cui al precedente art. 6, quanto nei tratti che saranno destinati al baratto dei treni. I suddetti [p. 622 modifica]mezzi saranno per modo disposti che alla circostanza di dover collocare l’armamento del secondo binario occorra meno che possibile alterare e rimuovere ciò che servirà al binario semplice.

La Società sarà in obbligo d’applicare il secondo binario tostochè la strada di rendita propria presenti un risultato netto di italiane L. 24,000 al chilometro in termine ragguagliato.

Art. 18. Il concessionario farà alla Commissione la proposta di quel sistema di macchine, carrozze e carri ed altri mezzi di trasporto e di esercizio che crederà di adottare, ben inteso che in quanto alla quantità di simile materiale mobile abbia ad essere corrispondente al movimento ed attività della strada. Sarà accettabile per rispetto alla Centrale quello stesso sistema e quantità proporzionale di materiale mobile che l’I. R. Governo approverà per le strade ferrate da costruirsi contemporaneamente nel Regno Lombardo-Veneto.

Art. 19. Dovranno incominciarsi i lavori della costruzione della strada ferrata centrale italiana non più tardi del mese di agosto 1856 contemporaneamente non solo in tratti o punti di pianura appartenenti ai varj Stati interessati, ma ben anche nell’Appennino, ogniqualvolta la Società trovi di potersi uniformare agli studi eseguiti dai precedenti concessionarj.

Art. 20. Non più tardi del mese di giugno p. v. pei lavori da incominciarsi i primi, come all’articolo precedente, nè del giugno 1857 per tutti gli altri lavori della strada, e in ogni caso pei lavori da intraprender nel frattempo due mesi sempre innanzi di porvi mano si presenteranno dalla Società alla Commissione internazionale i progetti i quali tanto per l’andamento stradale quanto per le stazioni, pei manufatti principali e pei ponti non minori di dieci metri di luce, dovranno comporsi di sviluppi planimetrici ed altimetrici, e di sezioni orizzontali e verticali non meno che di prospetti esterni, ed oltre a ciò di memorie descrittive e giustificative. Per tutte le opere minori si daranno tipi normali. E pel caso che tutti gli studj già esistenti pel passaggio dell’Appennino non siano accettati dai concessionarj, questi presenteranno i nuovi nel più breve termine possibile, e almeno in parte non più tardi del mese di agosto per mettersi in grado di riassumere i lavori due mesi dopo l’approvazione. Ai lavori più importanti, come i grandi viadotti ed i trafori, si porrà mano non più tardi di due mesi dopo l’approvazione dei progetti o dopo le convenute loro riforme. Qualunque differimento che derivasse dalle pratiche di cui la Commissione e suo uffizio sono competenti non implicheranno responsabilità alla Società concessionaria.

Art. 21. I Governi si riserbano di erigere a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; la Società in questo caso avrà l’obbligo di dare comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici, e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Corrispettivamente i Governi concederanno alla Società l’uso gratuito dei telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusivamente al servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.

Art. 22. Si riserbano inoltre Governi ad autorizzare e fare eseguire acquedotti, canali si navigabili come di irrigazione e scoli di acqua attraverso i territori ove è situata la strada ferrata o in luogo vicino o lontano secondo i bisogni del servizio e comodo pubblico. La Società non potrà opporsi a consimili costruzioni nè tampoco richiedere qualsiasi indennità, purchè per esse non risulti impedimento alla circolazione sulla strada ferrata nè alcuna spesa a suo carico.

Art. 23. Lo strada ferrata non potrà essere messa in attivazione ed in esercizio, ossia aperta all’uso del transito pubblico, se non quando la Commissione dietro accurate e diligenti ispezioni si sarà accertata che i tratti compiuti presentano la necessaria sicurezza e sono forniti delle opere necessarie al rispettivo esercizio. Tutto ciò dovrà emergere da atto regolare di corrispondente permesso.

Art. 24. Entro un anno dal dell’attivazione dell’intera strada al pubblico transito sarà fatta di essa esatta verificazione con regolare inventario, da deporsi nell’archivio della Commissione corredato delle firme della Commissione stessa e dei signori componenti il Consiglio d’amministrazione.


PARTE II.
Manutenzione, esercizio, amministrazione.

Art. 25. A carico dei concessionarj posa la manutenzione della strada ferrata; meno che di tutte le opere accessorie e di tutto ciò che serve al suo servizio; la Commissione quando le piaccia potrà sempre verificare se lo stato e l’ordine di manutenzione siano, come vuolsi, perfetti. Il prodotto dei trasporti si riguarderà come affetto ed obbligato all’onere della manutenzione di cui sopra, sia per la sostanza delle costruzioni [p. 623 modifica], sia per le degradazioni dipendenti dall’uso della medesima.

Art. 26. I concessionarj proporranno alla Commissione il numero delle corse e quello dei tieni ordinarj così nell’intero suo andamento, come nei tratti compresi fra le diverse stazioni.

Art. 27. I concessionarj sono obbligati ad eseguire in ogni tempo le corse con esattezza e colla prescritta celerità.

Art. 28. Ai concessionarj è conferito il diritto di percepire il prezzo dei trasporti a tenore della seguente tariffa. Viaggiatori a testa per chilometro

1 Classe, C.mi 10
2 " " 8
3 " " 6

Questa tariffa si potrà aumentare di 20 per cento per i con convogli celeri con soli viaggiatori di prima e seconda classe. La velocità di tali convogli non dovrà essere minore di quella degli analoghi convogli sulle strade ferrate austriache.

Mercanzie a piccola velocità per quintale metrico e chilometro:

1 Classe, C.mi 1
2 " " 1 ½
3 " " 2

La moneta di tariffa sarà la Lira Italiana ed i pagamenti dovranno sempre farsi in rispettivi Stati oro ed argento al suo ragguaglio col compimento in erosa od in rame. Il prezzo dei trasporti di qualsiasi altro oggetto, le tasse accessorie, la classificazione delle mercanzie e le condizioni di trasporto saranno fissate conformemente alla tariffa promulgata il 24 gennajo 1852 dalla Direzione della ferrata Sud-Est Austriaca ragguagliandola al valore della Lira Italiana.

Art. 29. I prezzi di trasporto portati dalle tariffe saranno calcolati in ragione di chilometro senza riguardo alle frazioni, sicché ogni chilometro cominciato sarà considerato a come finito. Il ponte sul Po a Borgoforte nei riguardi della tariffa verrà parificato a cinque chilometri. Per ciò che si riferisce al peso delle mercanzie si terranno a calcolo i ventesimi dei mille chilogrammi, cosicché ogni peso minore di chilogrammi cinquanta pagherà in ragione di cinquanta chilogrammi, ogni peso compreso fra i cinquanta ed i cento pagherà in ragione di cento e così di seguito. I viaggiatori potranno avere con loro un bagaglio di peso non maggiore di 20 chilogrammi, senza andare soggetti ad alcun aumento di spesa.

Art. 30. Le tariffe accennate nei precedenti due articoli costituiscono un limite che non potrà essere oltrepassato senza autorizzazione della Commissione internazionale. Quando per altro l’abbassamento di tariffa introdotto dalla Società nuocesse al migliore complessivo prodotto della strada, allora la Commissione avrà la facoltà dì richiedere lo ristabilimento delle tariffe precedenti o la fissazione di un termine medio fra le precedenti e l’abbassamento introdotto. Lo stesso dicasi per le facilitazioni che venissero richieste dagli speditori o appaltatori di trasporti, le quali quando sotto date condizioni venissero accordate ad alcuno dovranno accordarsi a chiunque altro accetti identiche condizioni, sicché mai si accordino favori individuali.

Art. 31. Qualsiasi tentativo diretto a defraudare i concessionarj di quanto loro è dovuto per trasporto di merci o di viaggiatori, ogni falsa dichiarazione di qualità o di peso, come pure l’agglomeramento in un solo invio di articoli appartenenti a classi o persone diverse sarà punito col pagamento della triplice tassa, senza pregiudizio delle pene comminate dalle vigenti leggi.

Art. 32. Le tariffe per i trasporti sulla strada ferrata dovranno rimanere costantemente affisse in tutte le stazioni, in lungo ben visibile, come vi saranno affisse parimenti le tariffe di ragguaglio delle monete locali a Lire italiane, e quelle dei pesi dei rispettivi Stati percorsi, a peso metrico.

Art. 33. In case di incarimento straordinario di vettovaglie potrà la Commissione internazionale stabilire su quelle derrate la riduzione temporaria delle tariffe di trasporto fino ad 1/2 centesimo di Lira Italiana per il chilometro e quintale metrico.

Art. 34. I funzionarj pubblici incaricati della sorveglianza della strada e dei controllo delle relative gestioni, qualora con apposita carta loro rilasciata dall’uffizio della Commissione giustifichino la loro qualità officiale, verranno trasportati gratuitamente.

Art. 35. I concessionari sono obbligati a trasportare gratuitamente co’ loro convogli ordinarj, tutte le volte che l’Amministrazione delle Poste lo richiegga, in un apposito vagone postale i dispacci, pacchi e corrispondenze postali non meno che gli impiegati di servizio, con dovere, almeno in un convoglio per giorno, regolare le corse e le fermate in modo che possa lungo la linea essere disimpegnato il servizio postale.

Art. 36. I trasporti militari saranno effettuati a prezzo ridotto; cioè pei militari dal sergente abbasso la metà della tassa di terza classe. Ogniqualvolta l’amministrazione militare di uno degli Stati cointeressati farà [p. 624 modifica]trasportare sulla strada di ferro o truppe od effetti militari, pagherà un terzo della tariffa ordinaria. Pel trasporto di oggetti non classificati nella tariffa l’amministrazione militare pagherà solo i prezzi di tariffa stabiliti per le mercanzie i seconda classe.

Eguali facilitazioni sono applicabili per gli arrestati e per gli individui della forza pubblica che li hanno i custodia da trasportare in compartimento separato, in guisa che siavi la necessaria sicurezza.

Art. 37. I concessionarj nella percorrenza della strada ferrata centrale Italiana godranno l’esenzione del porto per le lettere e pacchi risguardanti il loro servizio e le operazioni che ne derivano, come pure la loro corrispondenza sotto fascia colle pubbliche autorità dei vari Stati interessati colla Commissione internazionale e coll’uffizio permanente.

Art. 38. Con espressi regolamenti sarà in seguito provveduta all’esercizio, alla polizia, alla sicurezza del transito ed alla conservazione della strada ferrata ed opere accessorie. Le spese tutte inerenti alla esecuzione dei regolamenti che hanno immediato rapporto colla manutenzione, esercizio ed amministrazione della strada ferrata saranno a carico dei concessionarj.

Art. 39. Se per la mancata vigilanza e precisione di servizio negli agenti dei concessionarj accadessero infortunj, saranno inflitte le penali che le leggi locali stabiliscono.

Art. 40. Con la garanzia di una rendita netta di Ital. L. 6,500,000 che assumono gli Stati contraenti verso i concessionarj, come all’articolo 18 dell’Atto principale di concessione, non resteranno mai esposti ad altre conseguenze che a quelle di pagare la sola differenza che si verifichi fra le rendite nette realizzate coll’esercizio della strada ferrata centrale e la suavvertita somma complessiva di Ital. L. 6,500,000.

Ciò deve intendersi analogamente applicato ai casi delle provvisorie garanzie pei tronchi speciali. Ogni esuberanza di utili netti a confronto delle somme garantite, detraendovi prima quanto competa ai Governi in coerenza dell’art. 14 della Convenzione di Roma 1° maggio 1831, andrà a benefizio dei concessionarj.

Art. 41. Fermo stante il disposto dell’articolo 12 della Convenzione di Roma quanto alla presentazione dei preventivi delle spese d’esercizio, il Consiglio d’amministrazione esibirà tre mesi prima della scadenza dei pagamenti degli interessi i conti delle entrate e delle spese già verificate e presumibilmente verificabili sulla strada all’uffizio di Modena per la revisione, e l’uffizio stesso ne farà immediata comunicazione ai cinque Governi per l’effetto di che negli art. 20, 21 dell’atto di concessione.

Art. 42. Quando per qualunque siasi avvenimento anche di forza maggiore l’esercizio della strada rimanga interrotto, i concessionarj dovranno dentro il più breve termine provvedere ai convenienti ripari, e qualora per dato e fatto come per incuria degli stessi concessionarj l’interruzione dell’esercizio di tutta o parte della strada durasse un tempo più lungo del necessario all’attuazione delle provvidenze occorrenti, rimarrà proporzionatamente sospesa del pari la prestazione della garanzia. A questo solo effetto è limitata l’intelligenza ed applicazione dell’art. 13 dello Convenzione di Roma e dell’ultima incisa dell’art. 11.

Art. 43. Per cinque anni dall’attivazione di tutta la linea i ripari straordinarj della strada e delle opere accessorie dovranno entrare in conto capitali con restare conseguentemente a carico dei concessionarj e senza che possano figurare nel conto dell’esercizio a detrimento della rendita garantita dai cinque Governi.


PARTE III.
Disposizioni generali e d’ordine.

Art. 44. I concessionarj avranno il diritto di procedere per via di espropriazione coatta all’acquisto di qualsivoglia terreno o fabbrica, che sieno necessari per l’esecuzione della strada, come per l’erezione di tutti gli stabili necessarj al servizio della medesima, ritenuto nella Società espropriante l’obbligo d’indennizzare pienamente i possessori espropriati e guarentirne l’interesse a termini di giustizia, secondo le leggi e la procedura veglianti nei rispettivi stati e i sistemi quivi praticati in altri casi.

Art. 45. I concessionarj dovranno anche indennizzare a proprio carico i danni e pregiudizj che derivassero ai proprietarj dei terreni per conseguenze del tracciamento della strada.

Art. 46. Se dopo il tracciamento sul terreno della strada ferrata venisse iniziata alcuna nuova fabbrica nello spazio destinato alla strada e sue dipendenze, ovvero dentro i sei metri a destra ed a sinistra dai limiti estremi dello spazio medesimo, i concessionarj dovranno prevenire la Commissione, onde ne sia impedita la continuazione, dovendo essere siffatte fabbriche evitate.

Art. 47. I concessionari saranno esenti da qualunque imposta ordinaria, straordinaria e speciale sulla strada, suoi accessorj ed oggetti per l’esercizio della medesima, e godranno di libera introduzione franca di [p. 625 modifica]dazio e di altre gabelle, per tutti i ferramenti, macchine, attrezzi ed oggetti strettamente ed esclusivamente necessarj alla costruzione della strada, primo armamento ed attivazione completa della medesima.

Art. 48. Gli acquisti e vendite di immobili fatti dalla Società per servizio o per immediata dipendenza dell’impresa da essa assunta sono esenti da qualunque tassa applicabile ai trapassi di proprietà. Gli atti e contratti a ciò relativi saranno registrati, o come dicesi, interinati col pagamento del minimum fra i diritti fissi stabilito dalle leggi dei rispettivi paesi. E in difetto di una disposizione speciale che determini questo minimum non soddisferassi per ciascheduno dei sopra detti atti diritto maggiore di Italiane Lire 3.

Art. 49. Tutti gli atti, contratti, quitanze, certificati concernenti le operazioni fatte dalla Società per l’esecuzione ed in virtù della presente concessione saranno esenti da qualunque tassa.

Art. 50. Nonostante il disposto nei precedenti Art. 47 e seg. i concessionarj continueranno a pagare l’imposta territoriale dentro però la corrispondente cifra per la quale i terreni e le fabbriche da essi acquistate per la strada figuravano ai pubblici catasti secondo la precedente loro destinazione. Saranno pure a loro carico tutte le spese occorrenti per le correzioni catastali e volture da eseguirsi per causa delle nuove divisioni dei fondi operate col taglio della strada ferrata ed opere accessorie.

Art. 51. La Società è autorizzata a creare pel bisogno del suo esercizio degli stabilimenti, officine, edifizj, a possedere cave di torbe, lignite, ad acquistare boschi e foreste subordinatamente alle leggi generali ed alle discipline degli stati dove altrettanto trovasi esistente.

Art. 52. Nei luoghi dove la strada ferrata dell’Italia centrale dovrà congiungersi con altre strade ferrate preesistenti sarà cura dei concessionarj di intendersi coi concessionarj di quelle pel comune uso.

Art. 53. I concessionarj potranno, procurandosi l’approvazione dei Governi, riunire alla impresa della Centrale, sia parzialmente sia in totalità per via di acquisti, od in qualunque altro modo, altre strade di ferro attualmente concesse o che potrebbero esserlo in appresso.

Art. 54. In entrambi i casi previsti dai precedenti due articoli 52 e 53, come anche quando si costruisce un nuovo braccio di strada ferrata comunicante colla Centrale, si regoleranno dalla Commissione, premesse le opportune pratiche presso il Governo locale e in concorso dei concessionarj, le discipline per l’uso comune della strada, stazioni ed accessorj, non meno che le variazioni che occorresse introdurre nelle tariffe della Centrale.

Art. 55. I concessionarj affideranno la direzione tecnica della strada ferrata centrale Italiana ad un Ingegnere in capo, il quale non abbia contemporaneamente a dirigere altre imprese in guisa che possa essere sempre referibile a qualunque occorrenza e richiesta della Commissione internazionale e suo uffizio permanente.

Art. 56. I concessionarj preferiranno di occupare a pari condizione nei rispettivi tratti di strada tanto nella costruzione quanto nell’esercizio individui degli Stati ai quali questi tratti appartengono, ad eccezione dei primarj impiegati tecnici, dei macchinisti e degli operanti che fossero più degli indigeni atti ad una specialità di lavoro.

Art. 57. I concessionari durante la costruzione restano esonerati dalle spese di mantenimento e di stipendj dell’uffizio permanente della Commissione internazionale, che rimarranno a carico in parti eguali dei Governi interessati.

All’attivazione completa della strada avrà ciò nonostante effetto lo stabilito dall’Art. 28 della Convenzione di Roma, 1.° maggio 1851.

Art. 58. Nella approvazione dei progetti, nella esecuzione dei lavori e nei loro collaudi, come anche nell’amministrazione ed esercizio della strada la Commissione internazionale, il di lei uffizio permanente e gli ufficiali ed ingegneri ad essa addetti eserciteranno ogni più estesa e piena competenza di ispezione e sorveglianza e controllo.

Art. 59. Se i concessionarj o loro dipendenti non adempiono alcuna delle obbligazioni della presente concessione, la Commissione internazionale è in diritto di prendere le disposizioni richieste nel senso della legge di concessione delle strade ferrate austriache 14 settembre 1854 attualmente in vigore nell’Impero austriaco ed al bisogno di ordinare a spese della Società il rimedio di diritto che le parrà il più convenienta.

Art. 60. Per gli effetti civili della presenta concessione i concessionarj si assoggetteranno alle leggi e discipline vigenti negli Stati Estensi: come per ciò che si riferisce alla esecuzione dell’opera dichiarano di assoggettarsi alle leggi e discipline vigenti nei rispettivi Stati dove si costruisce la strada, e di essere trattati a parità dei sudditi degli Stati medesimi senza alcuna distinzione. E tuttociò durante il tempo della concessione.

Art. 61. Le contestazioni che potrebbero insorgere tra la Società e gl’impiegati proposti a vigilare la buona esecuzione delle opere ed il regolare esercizio della strada, [p. 626 modifica]le quali sieno motivate dalla interpretazione ed esecuzione delle condizioni qui contenute, o nei regolamenti che a forma di esse verranno per il seguito dettati dalla Commissione, saranno da questa inappellabilmente decise, considerandole come vertenze meramente amministrative.

Art. 62. In qualunque questione dell’indole contemplata nel precedente articolo 61 che involva diritto e non rivesta il carattere di meramente amministrativa, la Commissione pronuncierà il suo giudizio, riserbato però alla parte che si crede lesa il ricorso in ultima istanza al supremo Tribunale di Modena che giudica secondo le massime della legislazione Estense.

Art. 63. I concessionarj decaderanno dalla concessione tanto allora che non incomincino i lavori dentro i termini degli articoli 19 e 20 del presente capitolato quanto che non abbiano ultimati nei termini stabiliti dall’articolo 3 dell’atto di concessione, e provvisti dell’occorrente materiale mobile i rispettivi tronchi di strada ferrata per modo che possano essere con approvazione della Commissione aperti all’esercizio del pubblico.

Art. 64. La Commissione avrà diritto di fare negli ultimi cinque anni precedenti il termine dello concessione una prelevazione dei proventi della strada ferrata per garantigia del ristabilimento in buono stato della medesima e dalle sue opere accessorie nel caso che la Società non corrispondesse a tale suo obbligo.

Art. 65. Scorso il termine stabilito dalla presente concessione, i Governi entreranno subito in possesso dei terreni, opere d’arte, lavori di terra, piano stradale ed armamento della strada, nonchè sue dipendenze immobili, come stazioni, tettoje da carico e scarico, fabbriche nei punti di arrivo e partenza, casette di guardia e sorveglianti, coi loro annessi, macchine fisse ed ogni altro immobile. Gli oggetti mobili, come le locomotive, vagoni, utensili, materiale, combustibile, approvigionamenti di ogni sorte, verranno consegnati alla Commissione, che ne pagherà il prezzo.

Questo o sarà combinato all’amichevole, o volendo una delle parti sarà fissato da periti.

Art. 66. La Società dovrà consegnare la strada e suoi annessi in buon stato. In caso diverso ricaderanno sopra di lei le spese di risarcimento. Nascendo disaccordo in proposito, si procederà come all’articolo antecedente. In tal caso le somme da rimborsarsi dai Governi non saranno pagate ai concessionarj che dopo conosciuta la decisione di periti e regolate le spese di risarcimento che verranno prelevate su quelle somme.

Art. 67. I concessionarj rimarranno proprietarj delle costruzioni speciali, cioè: forni da calce, fabbriche di macchine ed altri congegni, docks ecc. che avessero stabilito dietro autorizzazione dei Governi, fissando espressamente che non farebbero parte delle dipendenze della strada.


Vienna, 17 marzo 1856.


G. Zucchini, m. p.
A. Paulovich, m. p.
G. Mantellini, m. p.
Duca di Galliera, m. p.
Ing. Carlo Bingler, m. p.
testimonio alle firme
Giovanni Pellegrini, m. p.
testimonio alle firme.